Conformità urbanistica – Trasferimento proprieta’
Conformità urbanistica – Trasferimento proprieta’: la domanda alla quale cercherò di dare una risposta in questo articolo è la seguente: “può avvenire il trasferimento della proprietà di un bene immobile ricorrendo dinanzi al Tribunale qualora lo stesso non abbia la conformità urbanistica??”
Avevo già avuto modo di affrontare l’argomento (conformità urbanistica) in un altro mio articolo che ti invito a leggere, ove ti fosse sfuggito.
Detto questo, ti evidenzio sin da subito che, nel caso in cui tu avessi sottoscritto una proposta irrevocabile di acquisto di un bene immobile (contenente tutti gli elementi necessari per configurare la stessa come un vero e proprio contratto preliminare di compravendita) e la stessa fosse stata accettata integralmente dall’altra parte, qualora quest’ultima si rifiutasse però di stipulare il rogito notarile, l’unico rimedio a tua disposizione per ottenere il trasferimento di proprietà “coattivo” di proprietà è quello disciplinato dall’art 2932 c.c.
Conformità urbanistica – Trasferimento proprieta’
Tanto premesso, la suddetta azione giudiziaria che, come sopra ti ho detto, ti permetterebbe di ottenere il trasferimento di proprietà del bene immobile per mano del Tribunale, potrebbe essere da te esercitata anche se il bene immobile non risulta avere la conformità urbanistica???
Ebbene, a questa domanda, la Suprema Corte ha risposto in modo negativo (Cass. Civ. Sent. n. 12654 del 25.06.2020).
Infatti, la Corte di Cassazione è partita da un presupposto fondamentale ovvero: la sentenza di trasferimento coattivo ex art 2932 c.c. NON può essere emanata qualora risultino mancare sull’immobile oggetto di causa gli estremi della concessione edilizia, considerato che la suddetta costituisce un requisito necessario richiesto a pena di nullità (artt. 17 e 40 l. n. 47/1985) del contratto di trasferimento della proprietà.
La sentenza emessa dal Tribunale ex art 2932 c.c. dunque, non può quindi realizzare un “effetto maggiore e diverso” da quello che sarebbe stato possibile alle parti o, comunque, elusivo delle norme di legge, avendo un effetto “sostitutivo di un atto negoziale“.
In parole povere, se non è possibile per le parti stipulare il classico rogito notarile dinanzi al notaio qualora l’immobile non fosse dotato di conformità urbanistica così non risulta possibile farlo per mano del Tribunale con l’azione ex art 2932 c.c. in quanto il Giudice non può superare quelli che sono i dettami della legge (artt. 17 e 40 l. n. 47/1985) in materia di regolarità urbanistica.
Se hai necessità di chiarimenti sull’argomento trattato nell’articolo compila il form e sarai ricontattato dallo studio.