CIVILE

Eredità digitale – diritto di accesso agli accounts

L’eredità digitale non e’ altro che quel complesso di beni dematerializzati, di tipo patrimoniale e non patrimoniale, che risultano essere direttamente riconducibili ad un determinato soggetto (morto) e che si trovano in giro per il web e/o raggruppati in una scheda di memoria fisica e/o software di memoria digitale.

In buona sostanza, per eredita digitale si intendono:

  • file (sia conservati offline che attraverso servizi di cloud computing)

  • account

  • messaggi di posta elettronica

  • comunicazioni via chat

  • contenuti dei social media

  • criptovalute

Detto questo, Ti informo come, tutti gli eredi di un soggetto deceduto (quindi potresti trovarti anche tu in questa situazione) potrebbero avere un concreto e reale interesse ad ottenere il consenso/autorizzazione da parte dei gestori dei servizi digitali per l’accesso a tutti i dati appartenuti al proprio caro in vita.

Molto spesso però accade che, i gestori dei siti web e/o i proprietari dei software utilizzati dalla persona durante il corso della propria vita negano, successivamente alla morte, per motivi di privacy, l’accesso dei familiari ad accounts, foto, documenti informatici arrivando perfino a negare l’accesso alle cosiddette criptovalute.

Volendo fare un esempio pratico sul tema di eredità digitale Tu potresti avere la necessità e/o semplice desiderio di recuperare tutta la posta elettronica del Tuo familiare deceduto da un determinato gestore di posta elettronica.

Ti servirebbe in pratica l’accesso all’account (nome utente e/o password) – fatta la richiesta il gestore di posta elettronica Ti nega però la richiesta dandoti come giustificazione il fatto che, al momento dell’ iscrizione al servizio di posta elettronica, il Tuo familiare aveva posto la spunta sulla casella “divieto di divulgazione a terzi”.

Altro esempio pratico potrebbe essere quello che Tu potresti vederti negato (sempre per ragioni di privacy)  il diritto all’accesso all’account del Tuo familiare deceduto da Google e/o Facebook.

Ebbene, quali sono quindi gli strumenti a Tua disposizione per poter acquisire l’eredità digitale del Tuo familiare a seguito della sua morte??

A questa domanda ha risposto recentemente il Tribunale Civile di Milano (Ordinanza emessa in data 9.02.2021).

Nel caso analizzato dal Tribunale di Milano, a seguito della morte del proprio figlio, una coppia di genitori adiva il suddetto ufficio giudiziario per ottenere da Apple Italia l’autorizzazione a poter accedere a tutti i dati e contenuti dello smartphone del ragazzo – lo smartphone, nel caso specifico, era andato distrutto durante l’incidente d’auto che aveva causato la morte del loro figlio.

Nello specifico quindi, l’interesse dei genitori consisteva nell’avere accesso ai dati del proprio figlio morto e che si trovavano salvati e archiviati su internet nel servizio di cloud storage di Apple, azienda produttrice dello smartphone nonchè fornitrice del servizio di archiviazione.

Ti ricordo infatti come, i dispostivi siano certamente trasferibili a terzi in seguito alla morte e possono formare oggetto di disposizioni autonome rispetto al loro contenuto digitale.

La proprietà del dispositivo, però, non consente anche di poter di accedere al contenuto digitale del dispositivo stesso, dato che l’accesso è nella gran parte dei casi protetto da User ID e password.

Se non si conoscono i suddetti dati, è praticamente impossibile accedere al contenuto di un dispositivo, se non eventualmente attraverso l’opera di un hacker informatico.

Premesso il fatto storico, Ti evidenzio come in Italia risulti mancare una specifica disciplina e, pertanto, quando si tratta di questioni che si riferiscono ad eredità digitale è necessario tenere in considerazione le norme del:

1) codice civile riguardanti la successione ereditaria (artt. 457 e 587 c.c.),

2) le norme che tutelano la privacy sia domestiche che europee (Codice Privacy -D.LGS. 196/2003, così come modificato dal D.LGS. 101/2018 – art. 2 terdecies che tratta i “diritti riguardanti le persone decedute”),

3) le clausole contrattuali che governano i rapporti tra il titolare dell’account, prima della sua scomparsa, e il gestore del servizio digitale che vanno a disciplinare (e quasi sempre lo fanno) gli effetti del decesso dell’utente nei confronti di terzi (familiari del defunto) – dette clausole infatti, potrebbero prevedere la chiusura del rapporto con o senza accesso al contenuto digitale oppure la continuazione (limitata o senza limiti) nel rapporto contrattuale.

Ti suggerisco quindi di prestare molta attenzione a ciò che firmi nel momento in cui Tu dovessi fare una iscrizione ad un social network e/o qualora Tu dovessi creare un account google e/o su qualsiasi altro provider.
Tanto premesso, facendo piena applicazione delle norme che sinteticamente Ti ho sopra evidenziato, il Tribunale Civile di Milano ha accolto la richiesta dei genitori del ragazzo morto (eredi), titolare, in vita, di un servizio di archiviazione virtuale di cloud storage, di entrare in possesso dei beni e fruirne liberamente.
Nello specifico, il ragionamento giuridico seguito dal Tribunale Civile di Milano si è incentrato soprattutto sul fatto che, il nuovo codice della privacy, riconosce appunto la possibilità di utilizzare i dati personali di persone decedute anche da chi agisce per ragioni familiari meritevoli di protezione.
Quanto sopra sta a significare che, al momento della morte, i soggetti portatori di specifici interessi – quali gli eredi e/o i familiari, appunto – hanno il pieno diritto di poter accedere ai dati digitali (eredità digitale) del soggetto morto.
Soprattutto se, come riscontrato nel caso di specie dal Tribunale Civile di Milano, non esisteva un esplicita comunicazione in vita nei confronti del gestore del servizio da parte del loro figlio morto, di vietare l’utilizzo dei dati a soggetti terzi (le clausole contrattuale di cui Ti ho parlato prima).
In questi termini, si può quindi concludere che, l’ordinamento italiano prevede la possibilità e pertanto il diritto per i familiari e gli eredi di poter accedere a tutti gli accounts del loro familiare morto in ragione di un interesse legittimo che gli stessi conservano sui contenuti digitali (eredità digitale) di quest’ultimo.
In particolare, deve sussistere un interesse meritevole di protezione.
Nella fattispecie analizzata dal Tribunale Civile di Milano che ha accolto la domanda, i genitori, a seguito della tragica perdita del figlio, avevano espresso la volontà di recuperare i dati contenuti all’interno dello smartphone del figlio al fine di poter realizzare un progetto destinato a mantenerne vivo il ricordo.

Avv. Claudio De Fenu


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