Risarcimento lesioni terzo trasportato
La richiesta di risarcimento danni per le eventuali lesioni fisiche subite dal terzo trasportato in caso di incidente stradale deve essere azionata:
1) nei confronti dell’assicurazione dell’altro motoveicolo e/o veicolo coinvolto nell’incidente??
Oppure
2) nei confronti dell’assicurazione del motoveicolo e/o veicolo sul quale si trovava a viaggiare??
Preliminarmente, ti sottolineo come, con il termine terzo trasportato si intenda la persona e/o persone che si trovassero a bordo di un veicolo e/o motoveicolo (pertanto, viene escluso, per ovvie ragioni, il conducente del motoveicolo/veicolo).
Detto questo la figura del terzo trasportato viene a livello normativo disciplinata dall’art 141 del Codice delle Assicurazioni private.
La suddetta norma dispone “in linea generale” che
“salvo che l’incidente stradale sia stato cagionato da caso fortuito la richiesta di risarcimento dei danni per le lesioni fisiche subite dal terzo trasportato deve essere sempre avanzata nei confronti dell’assicurazione del motoveicolo/veicolo sul quale il suddetto si trovava a bordo”
Ho appositamente utilizzato il termine “linea generale” in quanto, non vi saranno problemi se, entrambe le vetture coinvolte nell’incidente stradale e dove si trovava a bordo il terzo trasportato (passeggero), aderissero alla cosiddetta “convenzione CARD” ovvero alla procedura di indennizzo diretto.
Ti evidenzio come, il 95% delle assicurazioni italiane aderisce ad oggi alla procedura di indennizzo diretto (in altro articolo ti spiegherò nel dettaglio la suddetta procedura in ambito assicurativo).
In questo caso infatti, tu (terzo trasportato) potresti agire serenamente per la richiesta di risarcimento delle lesioni fisiche eventualmente da te subite nell’incidente stradale, nei confronti diretti dell’assicurazione del veicolo sul quale ti trovavi a bordo.
Ma che succede se invece uno dei due veicoli coinvolti nell’incidente stradale non aderisse alla procedura di indennizzo diretto???
Tu (terzo trasportato) dovresti agire nei confronti dell’assicurazione dell’altro veicolo coinvolto nell’incidente stradale oppure avresti diritto ad agire sempre nei confronti dell’assicurazione del veicolo sul quale ti trovavi a bordo??
Ebbene, al suddetto quesito ha dato pronta risposta una recentissima Sentenza della Corte di Cassazione (Sentenza 21 gennaio 2020, n. 1161).
Con la suddetta pronunzia, la Suprema Corte, nell’ottica sempre di salvaguardare la posizione del terzo trasportato, ha statuito nonchè ribadito i seguenti principi di diritto:
- il terzo trasportato ha sempre il diritto di agire nei confronti dell’assicurazione del veicolo sul quale si trovava a bordo a prescindere se una delle assicurazioni dei veicoli coinvolti non dovesse aderire alla procedura di indennizzo diretto,
- il terzo trasportato viene pagato comunque per le lesioni fisiche subite al di fuori dell’eventuali responsabilità civili dei conducenti delle vetture coinvolte nell’incidente stradale,
- il terzo trasportato viene pagato comunque per le lesioni fisiche subite anche se l’altro veicolo (non quindi quello sul quale era a bordo) era assicurato o meno,
- l’unico onere a carico del terzo trasportato al fine di poter ottenere il proprio risarcimento del danno sarebbe quello di fornire la prova che l’incidente si sia verificato effettivamente (prova peraltro molto semplice da acquisire – verbale dei vigili ove intervenuti oppure dichiarazione del conducente del veicolo sul quale si trovava a bordo).
In ultimo, ma non per questo di minore importanza, ti sottolineo come possa essere riconosciuta in alcuni casi una corresponsabilità del terzo trasportato (passeggero) nel verificarsi dell’incidente stradale oppure nelle lesioni fisiche subite.
Ti faccio un esempio pratico: “se tu, terzo trasportato su di un motoveicolo, a seguito di incidente stradale, dovessi riportare lesioni fisiche al volto o zona adiacente e, in sede di accertamenti, si dovesse riscontrare che il casco che portavi non era omologato, sarebbe accertata una tua corresponsabilità nell’evento lesivo da te subito e quindi il risarcimento del danno a te spettante sarebbe molto inferiore rispetto a quello che ti sarebbe spettato”.
Rimane poi sempre escluso il risarcimento (come detto all’inizio) qualora l’incidente stradale si sia verificato per caso fortuito.
Come avrai notato dalla lettura di questo articolo, anche la materia assicurativa (Diritto civile), seppur può sembrare semplice, riserva pur sempre delle insidie.
Se hai necessità e/o dubbi su quanto scritto compila il form sottostante e sarai ricontattato nel più breve tempo possibile.