Mancanza delle tabelle millesimali – Condominio
In mancanza delle tabelle millesimali nel tuo condominio, come dovrebbero essere ripartite le spese condominiali???
Preliminarmente, ti evidenzio come, le tabelle millesimali possano essere approvate:
1) in assemblea condominiale, con il consenso della maggioranza degli intervenuti e almeno la metà del valore dell’edificio – in questo caso le tabelle millesimali devono necessariamente contenere criteri di determinazione delle quote conformi a quelli legali,
2) con la firma di ciascun contratto di vendita (i rogiti) dei singoli appartamenti – in questo caso sussiste un consenso unanime anche se differito perché lo stesso risulta avvenire in momenti diversi,
3) se ci sono disaccordi tra condomini e non si può arrivare alla formazione delle tabelle millesimali, anche tu, singolo condomino avrai diritto a rivolgerti al Tribunale che, procedendo alla loro redazione tramite un consulente tecnico, le renderà obbligatorie per tutti i condomini.
E se le tabelle millesimali
dovessero mancare nel tuo condominio???
Come sarebbero ripartite le spese???
Ebbene, ti evidenzio come, anche se dovessero mancare le tabelle millesimali nel tuo condominio, questo non ti esonererebbe a te condomino dal pagamento delle spese condominiali e pertanto le dovresti comunque pagare.
Ciò non toglie che, qualora tu le giudicassi non corrette, anche in questo caso avresti la possibilità di rivolgerti al Tribunale al fine di poter stabilire la correttezza delle somme condominiali di cui ti viene richiesto il pagamento.
Nello specifico, ti evidenzio che, ove il tuo condominio non dovesse ancora aver approvato le tabelle millesimali, le spese condominiali dovrebbero comunque essere ripartite secondo la regola generale ovvero in base al valore di ogni appartamento e quindi anche del tuo.
E’ quindi assolutamente vietato procedere ad una divisione in “parti uguali” come purtroppo molto spesso accade.
Pertanto, in mancanza delle tabelle millesimali nel tuo condominio, il criterio generale da utilizzare per la ripartizione delle spese condominiali sarebbe quello previsto dall‘art 1123 c.c.