PENALE

Diffamazione aggravata – facebook

Integra il reato di diffamazione aggravata con mezzi di pubblicità (nello specifico la piattaforma Facebook) la condotta del soggetto che, nel pubblicare sulla propria pagina, un post visibile a molteplici persone, vada ad utilizzare toni allusivi, aspri e totalmente privi di moderazione con affermazioni gravemente offensive e infamanti della reputazione di altro soggetto.

Il reato di diffamazione aggravata è disciplinato dall’art 595 comma 3 del codice penale e si configura quando qualunque soggetto, comunicando con più persone, va ad offendere la reputazione di un altro soggetto.

Nello specifico si può parlare di diffamazione aggravata quando “l’offesa è recata col mezzo della stampa o con qualsiasi altro mezzo di pubblicità, ovvero in un atto pubblico”.

La pena prevista è la reclusione da 6 mesi a 3 anni e/o la multa non inferiore a 516 euro.

Un tipico esempio nel quale ben si può configurare il reato di diffamazione aggravata è il classico post pubblicato sulla propria pagina Facebook dove vengono scritte frasi offensive nei confronti della reputazione/immagine/decoro di altra persona.

 Come noto infatti, Facebook è il social network più diffuso e usato al mondo con più di due miliardi di utenti attivi.

Pertanto, è chiaro ed evidente che, un post diffamatorio nei riguardi di un altra persona è potenzialmente in grado di raggiungere un numero indeterminato di persone.

Solo per fare alcuni esempi pratici, il reato di diffamazione aggravata su Facebook può configurarsi nel caso in cui:

1) un dipendente di una azienda pubblichi un post denigrante della stessa

2) quando l’ex coniuge accusa l’altro di non provvedere economicamente ai bisogni primari del figlio, facendolo apparire così, agli occhi degli utenti del social network, come un padre del tutto incurante e disinteressato alle necessità del minore,

3) quando un soggetto dipendente accusa un altra persona gerarchicamente superiore di essere troppo autoritario.

Oltretutto, è bene rammentare come, il reato in questione, possa configurarsi anche nel caso in cui sul post pubblicato su Facebook non si fanno i nomi delle persone offese.

Infatti, ove le stesse siano ugualmente individuabili  e/o comunque l’espressione lesiva dell’altrui reputazione sia riferibile, ancorché in assenza di indicazioni nominative, a persone individuabili e individuate per la loro attività il reato si configura ugualmente.

Ulteriormente, può configurarsi il reato di diffamazione aggravata su facebook anche per le persone che “commentano” il post pubblicato con frasi altrettanto offensive e diffamatorie.

Tanto premesso, dal punto di vista giurisprudenziale, la Suprema Corte di Cassazione Penale (cfr. fra le prime, Cass. pen., sez. V, 91/189091; Sez. 5, n. 1478 del 27/11/1991; e più di recente, Sez. 5, n. 26531 del 09/04/2009), ha maturato ad oggi un orientamento granitico per cui, in tema di diffamazione, ai fini della individuazione del contenuto diffamatorio della informazione, deve essere valutato sia il testo letterale del post pubblicato sia il complesso dell’informazione rappresentato dal testo, dalla sua interpretazione, dalle immagini che l’accompagnano, dai titoli e sottotitoli, dal modo di presentazione e da ogni altro elemento utile.

L’art 595 del codice penale trova infatti la sua giustificazione nella necessità di garantire la reputazione e l’onore delle persone offese, tutelando la considerazione e l’immagine che il mondo esterno ha del soggetto denigrato.

Conclusione

Volendo concludere questo breve articolo si può affermare che, i presupposti del reato contestato sono sostanzialmente quindi 2:

1) l’assenza della persona offesa,

2) l’offesa alla sua reputazione attraverso l’uso di espressioni lesive e la diffusione ad almeno due persone in grado di percepirne il contenuto.

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