FAMIGLIA

Spese straordinarie figli in regime di separazione

In caso di separazione e/o divorzio di due coniugi, sia che ciò avvenga in forma consensuale e/o giudiziale, in presenza di figli minori e/o maggiorenni ma non ancora economicamente autosufficienti, il Tribunale oltre a determinare le modalità di visita (in caso di figli minori) del genitore che non coabita con il figlio/i determina generalmente anche i rispettivi rapporti economici ovvero:

  • viene determinato l’ammontare mensile dell’assegno di mantenimento ordinario (alimenti) che il coniuge che non coabita con il figlio/i è obbligato a versare all’ex coniuge per il sostentamento del figlio/i minore e/o maggiorenne ma non ancora economicamente autosufficiente,
  • viene determinata la misura delle spese straordinarie  che entrambi i coniugi hanno l’obbligo reciprocamente di contribuire.

Ad oggi, quasi tutti i Tribunali presenti sul territorio nazionale, riguardo le spese straordinarie (art 337 c.c.) hanno stilato dei veri e propri protocolli d’intesa dove sono state inserite tutte quelle voci di spesa che sono da considerarsi come spese straordinarie – per esempio il Tribunale Civile di Roma – sezione famiglia sin dall’anno 2014, ha predisposto un protocollo riepilogativo di tutte le voci di spesa che rientrano nell’assegno di mantenimento ordinario e quelle che invece sono da considerarsi come spese straordinarie.

Solitamente e quindi salvo diversi accordi presi direttamente dalle parti e/o decisione presa autonomamente dal Tribunale, le spese straordinarie vengono ripartite al 50% tra i coniugi separati/divorziati ed ogni singola spesa.

Resta inteso che, il coniuge che ha affrontato per primo la spesa straordinaria, affinchè possa ottenerne il rimborso dall’altro coniuge, la stessa deve essere preventivamente concordata – in mancanza di consenso dell’altro coniuge nessun rimborso sarà quindi dovuto.

Domanda:

Se uno dei due coniugi dovesse affrontare una spesa straordinaria o più spese straordinarie (caso di separazione/divorzio già omologato dal Tribunale) e l’altro coniuge si rifiutasse di pagarle potrebbe agire subito in via esecutiva (atto di precetto e pignoramento) nei confronti dell’altro coniuge???

La risposta è no.

Infatti, con una recentissima sentenza (n. 4677 del 4.03.2020) il Tribunale Civile di Roma – sezione famiglia – aderendo al costante orientamento della Corte di Cassazione (Sentt. nn. 1758 del 28.1.2008, 2815 del 2014 e, da ultimo, la recentissima sent. n. 4513 del 21.02.2020), ha statuito che, seppur l’altro coniuge si rifiutasse di pagare le spese straordinarie, il coniuge che ha affrontato il pagamento delle spese straordinarie

non può agire immediatamente in via esecutiva ovvero con atto di precetto ed eventuale pignoramento ma deve nuovamente adire il Tribunale affinchè lo stesso possa accertare il titolo ovvero il diritto del coniuge a chiedere il rimborso nonchè giudicare la congruità dell’entità della spesa richiesta.


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