Operazione fiscale inesistente – Iva
Hai mai sentito parlare di frode carosello in materia di vendita di auto???
Ebbene, la frode carosello, in ambito tributario fiscale, non è altro che un metodo illecito per evadere l’iva ovvero far figurare una operazione fiscale inesistente.
Prima di entrare nel vivo dell’articolo, ti evidenzio come l’iva debba essere versata allo stato italiano solo ed esclusivamente quando un prodotto viene commercializzato e quindi venduto in Italia.
Chiarito questo aspetto di fondamentale importanza, al fine di farti comprendere il meccanismo di realizzazione della frode fiscale denominata appunto frode carosello, quest’ultima, in materia di vendita di auto, viene realizzata sostanzialmente in questo modo:
- l’auto si trova all’estero e di proprietà di una società estera
- l’auto viene venduta dalla società estera ad una società italiana – nella fattura non viene applicata l’iva in quanto come ti ho detto sopra l’iva deve essere inserita in fattura (italiana) solo quando il bene viene commercializzato e quindi venduto in italia,
- la società italiana che ha acquistato la vettura dalla società estera rivende a sua volta l’auto ad un’altra società italiana – in questo caso, essendo la vendita avvenuta in Italia, nella fattura di vendita viene inserita anche l’iva,
- l’ultima società italiana che ha acquistato la vettura la vende a te (consumatore finale).
Fino a quì i passaggi sono regolari (almeno così sembrerebbe).
In realtà la prima società che ha acquistato l’auto dalla società estera e che la rivenduta ad altra società italiana applicando l’iva in fattura dovrebbe obbligatoriamente versare l’iva all’erario ricevuta in pagamento dall’altra società in quanto, la società italiana che ha acquistato l’auto e che poi l’ha venduta a te (consumatore finale), l’iva pagata alla prima società italiana, la porterà in detrazione fiscale come costo (credito d’iva totalmente inesistente).
Ed è proprio quì che si materializza la frode carosello ovvero l’operazione fiscale inesistente.
Infatti, la prima società italiana (definita anche società cartiera) che ha acquistato l’auto dalla società estera e che poi l’ha venduta alla società italiana non verserà nulla di iva all’erario – nella maggior parte dei casi infatti, seppur vi sono bonifici tra le due società da dove figura il pagamento integrale della fattura comprensiva di iva, il totale importo di quest’ultima, dopo l’esecuzione del bonifico, viene integralmente restituito alla prima società “in altro modo”.
Il caso pratico che ti ho esposto sopra è molto semplice e sintetico (giusto per farti comprendere il meccanismo) in quanto, nella maggior parte dei casi, sono coinvolte nell’operazione fiscale inesistente (frode carosello) più di una società nonchè una copertura contabile e documentale indispensabile per porre in essere la frode e, soprattutto, per rendere sempre più difficoltosa la tracciabilità delle operazioni.
È chiaro infatti che tale sistema comporta notevoli difficoltà sul piano probatorio.
Più la “filiera” delle società che partecipano all’operazione si estende, più è difficile che l’acquirente finale abbia consapevolezza della frode.
Ecco spiegato il motivo per il quale, molto spesso, troviamo le classiche “occasioni” di auto che generalmente hanno un costo elevato a prezzi molto più bassi rispetto a quelli di mercato – il motivo è semplice: non è stata pagata l’iva e quindi nella vendita vi sarà un prezzo ribassato del 22%.
Non a caso, ho testualmente citato “acquirente finale abbia consapevolezza finale della frode“.
Infatti, sino a poco tempo addietro, in caso di evasione fiscale di iva (meccanismo che ti ho sopra spiegato in breve – frode carosello) l’agenzia delle entrate poteva attivarsi nei tuoi confronti (acquirente finale) per il recupero dell’iva non pagata – tanto è vero che era sempre bene farsi rilasciare il modello f24 attestante il pagamento dell’iva sulla macchina che stavi acquistando.
“Fortunatamente” la Cassazione civile sez. trib. con la Sent. n. 7337/2020 emessa in data 17.03.2020 ha statuito che:
In tema di Iva, l’Amministrazione finanziaria che contesta che la fatturazione attenga ad operazioni soggettivamente inesistenti, inserite o meno nell’ambito di una frode carosello, ha l’onere di provare, anche solo in via indiziaria, non solo l’oggettiva fittizietà del fornitore ma anche la consapevolezza del destinatario che l’operazione si inseriva in una evasione dell’imposta. La prova di tale consapevolezza richiede che l’Amministrazione finanziaria dimostri, in base ad elementi oggettivi e specifici non limitati alla mera fittizietà del fornitore, che il contribuente sapeva o avrebbe dovuto sapere, con l’ordinaria diligenza in rapporto alla qualità professionale ricoperta, che l’operazione si inseriva in una evasione fiscale, oppure che egli disponeva di indizi idonei a porre sull’avviso qualunque imprenditore onesto e mediamente esperto sulla sostanziale inesistenza del contraente.
E’ chiaro ed evidente che per l’amministrazione finanziaria (agenzia delle entrate) sarà molto difficile ad oggi fornire la prova che, tu acquirente (semplice consumatore), eri o potevi essere a conoscenza che l’acquisto dell’auto rientrava in una operazione diretta all’evasione fiscale dell’iva.
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