CONDOMINIO

Chi può partecipare all’assemblea condominiale?

Chi può partecipare ad una assemblea condominiale?

Chi può votare?

Quali sono i poteri conferiti al presidente? 

Preliminarmente, l’assemblea condominiale è l’organo designato per assumere le decisioni che riguardano la vita condominiale.

All’assemblea condominiale possono partecipare i proprietari delle unità immobiliari site nell’edificio, nonchè anche i conduttori in locazione e gli usufruttuari.

I conduttori possono partecipare alle assemblee di condominio che riguardano le spese e le modalità di gestione dei servizi di riscaldamento e di condizionamento dell’aria.

Per quanto riguarda le altre modifiche inerenti ai servizi comuni, i conduttori possono invece intervenire all’assemblea condominiale ma NON hanno diritto al voto.

Gli usufruttuari invece, possono partecipare alle assemblee per discutere delle questioni che riguardano l’ordinaria amministrazione e il godimento delle cose e dei servizi comuni.

Nel caso in cui, invece, un’unità immobiliare appartenesse a più di un soggetto, il diritto a partecipare all’assemblea condominiale è riservato ad un solo rappresentante in assemblea che verrà designato a maggioranza dai comproprietari.

Il comproprietario, pertanto, ha diritto al voto e si fa quindi portavoce della volontà degli altri.

Naturalmente, i proprietari, così come i conduttori e gli usufruttuari hanno diritto a delegare per iscritto un altro soggetto al posto loro.

Hanno diritto a partecipare all’assemblea anche altri soggetti estranei all’edificio.

Volendo fare un esempio pratico posso partecipare all’assemblea anche esperti della materia condominiale e/o professionisti chiamati ad illustrare progetti specifici relativi ad interventi da svolgere in condominio.

Tutti i suddetti soggetti hanno, chiaramente, diritto di parola durante l’assemblea, anche quelli che non hanno diritto al voto su tutte le questioni condominiali (vedi esempio dei conduttori).

Tuttavia, il diritto di parola deve essere esercitato secondo le modalità previste dal presidente dell’assemblea, ovvero il soggetto che dirige la discussione e verifica la regolarità dei quorum costitutivo e deliberativo.

Il presidente, quindi, stabilisce la durata di tempo di ciascun intervento e decide la verbalizzazione.

Anche attraverso il regolamento condominiale è possibile stabilire le modalità di esercizio del diritto di parola, il quale però non può essere né limitato né soppresso, pertanto è possibile che il regolamento di condominio conferisca poteri specifici di gestione dell’assemblea al presidente, senza però poter spingersi sino a limitare tale diritto.

Ciò detto, a seguire preme evidenziare un caso specifico.

Qualora l’immobile sia pignorato e sia ricompreso in un edificio condominiale, il debitore esecutato conserverà comunque il diritto a partecipare all’assemblea e alle relative deliberazioni, per la quota millesimale di sua spettanza.

Il tutto, fino a quando non verrà emesso il decreto di trasferimento della proprietà.

Il diritto alla partecipazione all’assemblea condominiale è infatti strettamente collegato allo status di condomino, e quindi alla proprietà sull’immobile medesimo.

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