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Amministratore di condominio inadempiente o irreperibile

L’amministratore di condominio ha obblighi ben precisi, stabiliti dagli articoli 1129 e 1130 del Codice Civile.

Tra i principali:

  • eseguire le delibere assembleari;

  • curare la manutenzione ordinaria delle parti comuni;

  • riscuotere i contributi ed erogare le spese;

  • fornire chiarimenti e documentazione ai condomini;

  • tenere una contabilità chiara e trasparente.

Si parla di amministratore di condominio inadempiente o irreperibile quando, ad esempio:

  • non risponde a email, PEC o richieste scritte;

  • ignora segnalazioni di problemi gravi (come infiltrazioni o muffe);

  • invia richieste di pagamento poco comprensibili o errate;

  • non giustifica le spese sostenute;

  • non convoca l’assemblea quando necessario.

Molti utenti online lamentano una totale assenza di comunicazione, che spesso genera conflitti e contenziosi.

Mancata risposta dell’amministratore: è una violazione?

Sì – la mancata risposta sistematica alle richieste dei condomini costituisce una violazione dei doveri di correttezza e diligenza professionale.

Il condomino ha diritto a:

  • ricevere chiarimenti sulle spese;

  • visionare documenti contabili;

  • ottenere riscontro su problematiche urgenti (es. infiltrazioni dal tetto).

Se l’amministratore non risponde:

  • è possibile inviargli una diffida formale (meglio tramite PEC o raccomandata);

  • la reiterata omissione può giustificare la revoca per giusta causa, anche giudiziale.

Pagamenti condominiali richiesti in modo errato o confuso

Un tema molto discusso riguarda richieste di pagamento poco chiare, prive di dettagli o addirittura sbagliate.

Attenzione però:
la richiesta di pagamento errata NON autorizza automaticamente il condomino a non pagare.

La giurisprudenza è costante nel ritenere che:

  • il condomino deve comunque contribuire alle spese deliberate;

  • eventuali errori vanno contestati formalmente, ma il pagamento resta dovuto, salvo casi eccezionali.

Diverso è il caso in cui:

  • non esista alcuna delibera assembleare valida;

  • l’amministratore chieda somme arbitrarie;

  • vi siano gravi irregolarità contabili documentate.

In queste ipotesi, il condomino può impugnare la delibera o contestare la richiesta.

Posso sospendere il pagamento se l’amministratore non fa il suo lavoro?

La risposta breve è: quasi mai.

Il principio generale è chiaro:

Il condomino non può farsi giustizia da solo sospendendo i pagamenti.

Anche se l’amministratore è inadempiente o irreperibile, il mancato pagamento:

  • espone il condomino a decreto ingiuntivo;

  • può comportare interessi, spese legali e segnalazioni negative.

La strada corretta è:

  1. contestare per iscritto;

  2. chiedere la convocazione dell’assemblea;

  3. valutare la revoca dell’amministratore;

  4. agire giudizialmente, se necessario.

Ripartizione delle spese, muffe e infiltrazioni: di chi è la responsabilità?

Molte segnalazioni riguardano la presenza di muffe, infiltrazioni dal tetto o problemi strutturali lasciati irrisolti dall’amministratore.

Occorre distinguere:

  • Parti comuni (tetto, facciata, colonne) → responsabilità del condominio;

  • Parti private → responsabilità del singolo proprietario.

Se l’amministratore:

  • ignora segnalazioni documentate;

  • non interviene per limitare i danni;

  • non attiva lavori urgenti,

può essere ritenuto responsabile per negligenza, soprattutto se il ritardo aggrava il danno.

In questi casi:

  • il condomino deve segnalare per iscritto;

  • raccogliere prove (foto, perizie);

  • chiedere l’intervento dell’assemblea.

Spese legali e rimborsi: chi paga l’avvocato?

Altro tema ricorrente riguarda i rimborsi per spese legali.

Principi generali:

  • le spese per avvocati incaricati dal condominio devono essere deliberate dall’assemblea;

  • l’amministratore non può agire autonomamente, salvo urgenze documentate.

Se il singolo condomino anticipa spese legali:

  • il rimborso non è automatico;

  • serve una delibera o una sentenza favorevole.

Molti conflitti nascono proprio da incarichi legali poco chiari e comunicazioni insufficienti.

Revoca dell’amministratore: quando è possibile

L’amministratore di condominio inadempiente o irreperibile  può essere revocato:

  • dall’assemblea con la maggioranza prevista;

  • dal giudice, su richiesta anche di un solo condomino, in caso di gravi irregolarità.

Tra le cause più frequenti:

  • mancata trasparenza contabile;

  • omissioni gravi;

  • assenza prolungata e mancata risposta;

  • gestione negligente delle parti comuni.

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Avv. Claudio De Fenu

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