Amministratore di condominio inadempiente o irreperibile
L’amministratore di condominio ha obblighi ben precisi, stabiliti dagli articoli 1129 e 1130 del Codice Civile.
Tra i principali:
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eseguire le delibere assembleari;
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curare la manutenzione ordinaria delle parti comuni;
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riscuotere i contributi ed erogare le spese;
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fornire chiarimenti e documentazione ai condomini;
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tenere una contabilità chiara e trasparente.
Si parla di amministratore di condominio inadempiente o irreperibile quando, ad esempio:
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non risponde a email, PEC o richieste scritte;
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ignora segnalazioni di problemi gravi (come infiltrazioni o muffe);
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invia richieste di pagamento poco comprensibili o errate;
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non giustifica le spese sostenute;
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non convoca l’assemblea quando necessario.
Molti utenti online lamentano una totale assenza di comunicazione, che spesso genera conflitti e contenziosi.
Mancata risposta dell’amministratore: è una violazione?
Sì – la mancata risposta sistematica alle richieste dei condomini costituisce una violazione dei doveri di correttezza e diligenza professionale.
Il condomino ha diritto a:
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ricevere chiarimenti sulle spese;
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visionare documenti contabili;
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ottenere riscontro su problematiche urgenti (es. infiltrazioni dal tetto).
Se l’amministratore non risponde:
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è possibile inviargli una diffida formale (meglio tramite PEC o raccomandata);
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la reiterata omissione può giustificare la revoca per giusta causa, anche giudiziale.
Pagamenti condominiali richiesti in modo errato o confuso
Un tema molto discusso riguarda richieste di pagamento poco chiare, prive di dettagli o addirittura sbagliate.
Attenzione però:
la richiesta di pagamento errata NON autorizza automaticamente il condomino a non pagare.
La giurisprudenza è costante nel ritenere che:
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il condomino deve comunque contribuire alle spese deliberate;
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eventuali errori vanno contestati formalmente, ma il pagamento resta dovuto, salvo casi eccezionali.
Diverso è il caso in cui:
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non esista alcuna delibera assembleare valida;
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l’amministratore chieda somme arbitrarie;
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vi siano gravi irregolarità contabili documentate.
In queste ipotesi, il condomino può impugnare la delibera o contestare la richiesta.
Posso sospendere il pagamento se l’amministratore non fa il suo lavoro?
La risposta breve è: quasi mai.
Il principio generale è chiaro:
Il condomino non può farsi giustizia da solo sospendendo i pagamenti.
Anche se l’amministratore è inadempiente o irreperibile, il mancato pagamento:
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espone il condomino a decreto ingiuntivo;
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può comportare interessi, spese legali e segnalazioni negative.
La strada corretta è:
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contestare per iscritto;
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chiedere la convocazione dell’assemblea;
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valutare la revoca dell’amministratore;
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agire giudizialmente, se necessario.
Ripartizione delle spese, muffe e infiltrazioni: di chi è la responsabilità?
Molte segnalazioni riguardano la presenza di muffe, infiltrazioni dal tetto o problemi strutturali lasciati irrisolti dall’amministratore.
Occorre distinguere:
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Parti comuni (tetto, facciata, colonne) → responsabilità del condominio;
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Parti private → responsabilità del singolo proprietario.
Se l’amministratore:
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ignora segnalazioni documentate;
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non interviene per limitare i danni;
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non attiva lavori urgenti,
può essere ritenuto responsabile per negligenza, soprattutto se il ritardo aggrava il danno.
In questi casi:
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il condomino deve segnalare per iscritto;
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raccogliere prove (foto, perizie);
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chiedere l’intervento dell’assemblea.
Spese legali e rimborsi: chi paga l’avvocato?
Altro tema ricorrente riguarda i rimborsi per spese legali.
Principi generali:
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le spese per avvocati incaricati dal condominio devono essere deliberate dall’assemblea;
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l’amministratore non può agire autonomamente, salvo urgenze documentate.
Se il singolo condomino anticipa spese legali:
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il rimborso non è automatico;
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serve una delibera o una sentenza favorevole.
Molti conflitti nascono proprio da incarichi legali poco chiari e comunicazioni insufficienti.
Revoca dell’amministratore: quando è possibile
L’amministratore di condominio inadempiente o irreperibile può essere revocato:
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dall’assemblea con la maggioranza prevista;
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dal giudice, su richiesta anche di un solo condomino, in caso di gravi irregolarità.
Tra le cause più frequenti:
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mancata trasparenza contabile;
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omissioni gravi;
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assenza prolungata e mancata risposta;
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gestione negligente delle parti comuni.
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Avv. Claudio De Fenu

