Video sorveglianza in condominio
L’installazione di un sistema di video sorveglianza internamente ad un condominio può essere installato dall’amministratore condominiale senza una delibera assembleare??
A questa domanda cercherò in questo articolo di fornire una risposta.
Partiamo dal fatto storico.
In un condominio, i singoli condomini erano venuti a conoscenza dall’amministratore condominiale dell’installazione da parte sua di un un sistema di video sorveglianza interna al condominio tramite una semplice email.
Pertanto, non vi era stata nessuna preventiva informazione e ne era stata mai convocata una assemblea condominiale da parte dell’amministratore di condominio ponendo all’ordine del giorno “installazione di sistema di video sorveglianza”.
Ebbene, il Garante della privacy, su reclamo di un condomino, risulta aver comminato una sanzione pecuniaria di € 1.000,00 all’amministratore di condominio.
Secondo il ragionamento logico/giuridico seguito dal Garante della privacy, la delibera condominiale rappresentava infatti il presupposto di liceità del trattamento realizzato mediante telecamere.
Il sistema di videosorveglianza installato dall’amministratore senza previa delibera assembleare risultava essere composto da due telecamere, posizionate all’esterno dell’edificio, il cui angolo di visuale era esteso all’area destinata al parcheggio e al cancello di accesso, con parziale visione della strada pubblica.
L’avviso della presenza delle telecamere per quanto segnalata da alcuni cartelli risultava nel caso di specie priva dell’indicazione del titolare del trattamento.
Il sistema di video sorveglianza poi, oltre a riprendere le immagini, consentiva di visualizzarle mediante un telefonino in possesso dell’amministratore.
Una volta aperto il procedimento nei confronti dell’amministratore quest’ultimo dichiarava a propria difesa che, essendo tutti i condomini concordi nella necessità di provvedere all’installazione di un impianto di videosorveglianza finalizzato ad evitare i continui danneggiamenti che si verificavano nell’area antistante il condominio, aveva provveduto ad installare l’impianto in via d’urgenza, con riserva di far approvare la spesa alla prima assemblea.
Ebbene, il Garante della privacy ha ricordato che, laddove i condomini siano d’accordo sulla tutela degli spazi comuni, per procedere all’installazione delle telecamere, risulta essere comune obbligatoria una delibera condominiale a cui l’Amministratore deve dare esecuzione.
La delibera assembleare risulta essere infatti lo strumento attraverso cui i condomini concorrono a definire le caratteristiche principali del trattamento, andando a individuare le modalità e le finalità del trattamento stesso, i tempi di conservazione delle immagini riprese, l’individuazione dei soggetti autorizzati a visionare le immagini.
In assenza della delibera condominiale, che dovrà essere cadottata a maggioranza ex art 1136 c.c., il trattamento non può essere correttamente imputato al condominio, con conseguente attribuzione della qualifica di titolare all’Amministratore.
Il trattamento effettuato dall’amministratore è quindi risultato illecito e ne ha di conseguenza determinato l’applicazione della sanzione.
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