Bilancio condominiale
Con il bilancio, tutti i condomini risultano avere la possibilità di prendere visione dell’ammontare totale delle spese affrontate dal condominio durante l’esercizio annuale per la gestione dei beni e dei servizi comuni.
In buona sostanza, possono finalmente prendere visione delle spese pagate dall’amministratore condominiale nel corso dell’anno di riferimento.
Il bilancio rappresenta quindi per i condòmini di un fabbricato una panoramica chiara e trasparente delle entrate, delle uscite e, complessivamente, dello stato patrimoniale del fabbricato (ad esempio, se ci sono dei soldi in cassa)
L’art 1130 bis c.c. dispone infatti quanto segue: ” Il rendiconto condominiale contiene le voci di entrata e di uscita ed ogni altro dato inerente alla situazione patrimoniale del condominio, ai fondi disponibili ed alle eventuali riserve che devono essere espressi in modo da consentire l’immediata verifica”
Ciò detto, l’art 1130 c.c. prescrive invece quanto segue: “L’amministratore, oltre a quanto previsto dall’articolo 1129 e dalle vigenti disposizioni di legge, deve…. redigere il rendiconto condominiale annuale della gestione e convocare l’assemblea per la relativa approvazione entro centottanta giorni -oltre quanto è stabilito dagli articoli precedenti, l’assemblea dei condomini provvede: all’approvazione del preventivo delle spese occorrenti durante l’anno e alla relativa ripartizione tra i condomini; all’approvazione del rendiconto annuale dell’amministratore e all’impiego del residuo (art 1135 c.c.).
Richiamati quindi i principi normativi, a questo punto è legittimo domandarsi se sia possibile che l’amministratore condominiale possa portare all’approvazione dei condomini molteplici bilanci relativi a gestioni precedenti di anni passati.
Ebbene, per il Tribunale di Napoli (Sent. n. 1452 del 19.04.2022) la risposta è negativa.
Per il suddetto ufficio giudiziario infatti, l’approvazione di più bilanci condominiali arretrati, avvenuta contemporaneamente in un’unica assemblea, è vietata in quanto l’approvazione del bilancio condominiale deve avvenire per singola annualità e una delibera, che invece approva bilanci di più annualità, risulta affetta da nullità assoluta“.
Non risulta quindi ammissibile che i condomini siano vincolati ad una previsione pluriennale di spesa, senza alcuna valutazione anno per anno dello stato patrimoniale del condominio.
Quest’ultimo, infatti, deve essere, necessariamente, vagliato anno per anno coi relativi saldi di gestione “Il nel rispetto del cosiddetto “principio dell’annualità della gestione”.
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