Ripartizione spese condominiali deroga unanimità
In ambito condominiale, uno dei temi più dibattuti riguarda la suddivisione degli oneri economici.
La regola generale, sancita dal Codice Civile, stabilisce un legame indissolubile tra la quota di proprietà e la partecipazione alle spese. Tuttavia, esistono eccezioni basate sull’autonomia privata.
Il Criterio Legale: L’Articolo 1123 del Codice Civile
Secondo l’art. 1123, comma 1, c.c., le spese necessarie per la conservazione e per il godimento delle parti comuni, per la prestazione dei servizi nell’interesse comune e per le innovazioni deliberate dalla maggioranza, gravano sui condomini in misura proporzionale al valore della proprietà di ciascuno.
Questo valore è espresso nelle tabelle millesimali, che rappresentano l’unità di misura legale per determinare quanto ogni singolo proprietario deve versare per la gestione dell’edificio.
La Deroga ai Criteri Legali: La “Diversa Convenzione”
Il principio di proporzionalità non è però assoluto.
La legge stessa ammette che si possa stabilire un criterio differente, ma pone dei paletti molto rigidi.
La deroga ai criteri legali è ammessa solo in presenza di una “diversa convenzione”.
Cosa si intende per “Diversa Convenzione”?
Per discostarsi dai parametri degli artt. 1118 e 1123 c.c., non basta una semplice delibera a maggioranza dell’assemblea.
È necessaria una dichiarazione negoziale che esprima l’autonomia privata di tutti i partecipanti.
In termini pratici, questo si traduce in:
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Consenso Unanime: Tutti i condomini (1.000/1.000) devono approvare il criterio di riparto alternativo.
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Regolamento Contrattuale: Spesso questa deroga è contenuta nel regolamento predisposto dal costruttore e accettato dai singoli acquirenti nei rogiti d’acquisto.
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Accordo Scritto: Qualsiasi modifica successiva ai criteri di riparto deve essere firmata da tutti i proprietari.
Nota Bene: Senza l’unanimità, qualsiasi delibera che modifichi i criteri di riparto legali è da considerarsi nulla (e non semplicemente annullabile), poiché eccede i poteri dell’assemblea.
Conseguenze della Mancanza di Accordo Unanime
In assenza di una convenzione approvata da tutti, resta inderogabilmente applicabile il criterio proporzionale legale.
Ciò significa che:
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Le spese di conservazione (muri maestri, tetto, facciata) seguono i millesimi di proprietà.
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Le spese per i servizi (pulizia scale, ascensore) seguono i criteri d’uso ove previsto (art. 1123, comma 2).
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Eventuali ripartizioni “a forfait” o in parti uguali sono illegittime se non votate all’unanimità.
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La ripartizione delle spese condominiali deve riflettere il valore millesimale della proprietà, a meno che non esista un accordo contrattuale che stabilisca diversamente.
Prima di contestare una spesa o proporre un nuovo metodo di calcolo, è fondamentale verificare la natura del regolamento condominiale e assicurarsi di avere il consenso totale della compagine condominiale.
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Avv. Claudio De Fenu

