Ferie – Mancata fruizione – Indennità
La mancata fruizione delle ferie da parte del lavoratore implica a carico del datore di lavoro la corresponsione di una indennità suppletiva.
Il diritto alle ferie del lavoratore viene garantito prima di tutto dalla nostra costituzione italiana (art 36).
Come avrete modo di notare dalla lettura della norma costituzionale sopra citata il diritto alle ferie è un diritto irrinunciabile di ogni lavoratore.
Da ciò ne consegue, che il datore di lavoro, dovrà preventivamente stabilire il cosiddetto piano ferie in regime di turnazione (nel corso dell’anno) per tutti i dipendenti/lavoratori della propria azienda.
E’ facoltà di ogni lavoratore comunicare al proprio datore di lavoro il periodo temporale nel quale vorrebbe usufruire delle proprie ferie.
Ho utilizzato appositamente il condizionale in quanto, Voi lavoratori, ben potrete indicare al Vostro datore di lavoro un periodo temporale di Vostro gradimento nel quale poter fruire delle ferie.
Tuttavia, sarà sempre il Vostro datore di lavoro che, a seconda delle esigenze aziendali, deciderà quando e come farVi godere le Vostre ferie nel corso dell’anno.
Una volta che Vi sarà comunicato il periodo di godimento delle ferie, il datore di lavoro potrà però sempre modificarlo semplicemente a causa di un mutamento delle esigenze produttive e aziendali.
Tali modifiche dovranno essere comunicate al lavoratore interessato con congruo preavviso e in ogni caso prima dell’inizio del periodo di ferie.
Il diritto alle ferie spetta a tutti i lavoratori dipendenti, qualunque sia la qualifica, la mansione o il tipo di contratto applicato.
L’obbligo di concedere le ferie retribuite spetta non solo alle imprese/aziende, ma anche ai datori di lavoro individuali.
Il diritto alle ferie è riconosciuto anche ai soggetti impiegati nei lavori socialmente utili, nei lavori di pubblica utilità e nei progetti di inserimento professionale.
La durata delle ferie di ogni lavoratore è principalmente stabilita dalla legge (non inferiore a 4 settimane) per poi essere riportata (a volte anche in modo migliorativo) nei singoli contratti collettivi nazionali di categoria.
Tanto premesso, cosa succederebbe se, il Vostro datore di lavoro, anche senza colpa, non fosse in grado di farvi godere delle Vostre ferie annuali??
Ebbene, nel suddetto caso, spetterebbe a tutti Voi lavoratori il pagamento da parte del Vostro datore di lavoro di una indennità sostitutiva.
La suddetta indennità avrebbe natura retributiva in quanto rappresenterebbe in termini economici il valore delle Vostre prestazioni non dovute e non restituibili in forma specifica.
Per non pagare l’indennità sostitutiva il Vostro datore di lavoro dovrebbe quindi dimostrare di aver offerto a Voi lavoratori un adeguato tempo per il godimento delle ferie e che quindi sareste stati Voi lavoratori a non averlo usufruito.
Avv. Claudio De Fenu
Sei hai necessità di qualche chiarimento scrivimi pure sulla mia email.