CONDOMINIO

Condominio minimo e superbonus 110

In questo articolo andro’ dapprima a descriverti cosa si intende per condominio minimo ed il suo funzionamento nonche’ come applicare al condominio minimo il superbonus 110

Cosa si intende per condominio minimo??

Con il termine condominio minimo si intende un edificio dove, nel proprio interno, vi sono unità immobiliari di proprietà solo di due distinti soggetti le cui parti comuni dell’edificio risultano essere in comunione tra loro.

Ciò detto,  lo specifico elenco delle parti comuni di un edificio condominiale viene data dall’art 1117 c.c.

Volendo entrare nello specifico, sono considerate parti comuni tutte quelle necessarie all’uso comune e funzionali ai servizi in comune.

Ti evidenzio come, le parti comuni si suddividano in tre categorie:

a) struttura dell’edificio: come il suolo, le fondamenta, il tetto, le scale, etc…

b) locali adibiti ai servizi in comune: come la portineria o – dove presente – la zona lavanderia;

c) le opere destinate all’uso comune: ascensore, pozzo, impianto a gas, etc…

Esempi pratici di parti comuni in un condominio:

1) il suolo su cui sorge l’edificio;

2) le fondazioni;

3) i muri maestri;

4) i pilastri e le travi portanti;

5) i tetti ed i lastrici solari;

6) le scale;

7) i portoni d’ingresso;

8) i vestiboli;

9) gli anditi;

10) i portici;

11) i cortili;

12) le facciate dell’edificio;

13) le aree destinate ai parcheggi;

14) la portineria (incluso l’alloggio del portiere);

15) la lavanderia;

16) gli stenditoi;

17) i sottotetti che presentano caratteristiche strutturali e funzionali all’uso comune;

18) le installazioni e i manufatti di qualunque genere destinati all’uso comune;

19)  gli ascensori;

20) i pozzi;

21) le cisterne;

22) gli impianti idrici e fognari;

23) i sistemi centralizzati di distribuzione e di trasmissione per il gas, per l’energia elettrica, per il riscaldamento ed il condizionamento dell’aria, nonché per la ricezione radiotelevisiva ed i relativi collegamenti fino al punto di diramazione ai locali di proprietà individuale dei singoli condomini, oppure, in caso di impianti unitari, fino al punto di utenza, salvo quanto disposto dalle normative di settore in materia di reti pubbliche.

COME SI COSTITUISCE UN CONDOMINIO MINIMO

Il condominio minimo si costituisce in via automatica, senza la necessità che ci sia una delibera dell’assemblea.

QUALI NORME SI APPLICANO AL CONDOMINIO MINIMO

Ti sottolineo come non sia obbligatoria la nomina di un amministratore condominiale – tuttavia, è sempre auspicabile che tu lo faccia.

A livello normativo si applicano le stesse norme che regolano il condominio ordinario ovvero:

1) Ripartizione delle spese,

2) votazioni in assemblea,

3) millesimi e pagamento delle spese

Nessun obbligo di l’apertura di un conto corrente condominiale.

Non è necessaria la comunicazione della costituzione all’agenzia delle entrate e quindi l’attribuzione di un codice fiscale.

Non è obbligatoria la redazione di un regolamento condominiale.

QUANTO COSTA COSTITUIRE UN CONDOMINIO MINIMO

La costituzione di un condominio minimo non ha nessun costo per te.

Il motivo è dettato dal fatto che una volta costituito non è necessaria la nomina di un amministratore – l’amministrazione condominiale è infatti necessario solo quando vi siano piu’ di 8 proprietari diversi.

CONDOMINIO MINIMO E SUPERBONUS 110

Non essendoci l’obbligo di aprire un codice fiscale si può utilizzare il codice fiscale del soggetto che effettua gli adempimenti connessi.

Ovviamente gli interventi devono essere effettuati su parti comuni dell’edificio.


AGENZIA DELLE ENTRATE – CIRCOLARE N. 7/2021:

“con riferimento alle detrazioni attualmente disciplinate dai citati articoli 14 e 16 del decreto legge n. 63 del 2013, tali detrazioni spettano anche a colui che non risulti intestatario del bonifico e/o della fattura nella misura in cui abbia effettivamente sostenuto le spese, a prescindere dalla circostanza che il bonifico sia stato o meno ordinato da un conto corrente cointestato con il soggetto che risulti, invece, intestatario dei predetti documenti.”


Per l’accesso alla detrazione è indispensabile che i documenti di spesa, fin dal primo anno di fruizione del beneficio, siano integrati con il nominativo di chi ha pagato e con l’indicazione della relativa percentuale.

La scelta della fruizione diretta della detrazione o indiretta, tramite la CESSIONE DI CREDITO E/O LO SCONTO IN FATTURA, dipende esclusivamente da ciascun condomino.

In un condominio minimo, è possibile sia pagare ognuno la propria quota al fornitore (con fatture intestate ai singoli condòmini) sia incaricare uno di essi di effettuare il pagamento totale (con fatture intestate al condòmino incaricato).

LIMITI DI SPESA SUI LAVORI TRAINATI

Nel caso della sostituzione dell’impianto di riscaldamento condominiale, è prevista una detrazione spettante pari a un massimo di 30mila euro.

Il limite di spesa ammesso al Superbonus è pari a 27.273 euro ed è commisurato all’intervento effettuato sull’edificio.

LIMITI DI SPESA PER LAVORI CONNESSI

La detrazione spettante (per esempio) per le grate alle finestre del piano terra è quella al 50% sulle ristrutturazioni edilizie ma è possibile, eventualmente, ricomprenderla nel Superbonus come “costi strettamente collegati al completamento dell’intervento” agevolato al 110%.

CHI DECIDE LA DETRAZIONE USUFRUIBILE

A stabilire quali sono le spese detraibili al 50 > 110% sara’ il tecnico abilitato che attesta la rispondenza degli interventi ai requisiti richiesti dalla norma nonche’ la congruita’ delle spese sostenute in relazione agli interventi agevolati.

Quindi, il presupposto per applicare il Superbonus 110% o normale agevolazione ristrutturazioni al 50% è il fatto che le spese siano o meno strettamente connesse alla realizzazione dell’intervento ammesso al Superbonus.

Nel caso specifico, il contribuente «potrà fruire del Superbonus anche relativamente alle spese sostenute per l’installazione delle grate qualora il tecnico abilitato attesti che le stesse sono collegate alla realizzazione e al completamento degli interventi agevolati».


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