Nullità di una delibera assembleare condominiale
La delibera assembleare condominiale non può ledere le situazioni giuridiche soggettive in essere e neppure quelle ‘in fieri’, ma deve garantire tutela piena ed incondizionata alla posizione del singolo condomino, anche con riferimento all’accesso ai benefici derivanti dalle innovazioni.
Sulla base del suesposto principio va affermata la nullità di una delibera assembleare condominiale che non abbia riconosciuto il diritto del condomino ad usufruire del servizio ascensore fino all’ultimo piano – ove sono ubicate le unità immobiliari di sua proprietà – al pari degli altri condòmini ed abbia addossato per intero allo stesso il costo per il proseguimento dell’ascensore fino all’ultimo piano.
Infatti, come affermato dalle Sezioni Unite (Cass. S.U. 7 marzo 2005 n. 4806) sono nulle le delibere dell’assemblea condominiale prive degli elementi essenziali, con oggetto impossibile o illecito, con oggetto non ricompreso nelle competenze dell’assemblea, incidenti su diritti individuali o sulla proprietà esclusiva di un condomino mentre sono annullabili quelle affette da vizi relativi alla regolare costituzione dell’assemblea, adottate con maggioranze inferiori a quelle prescritte, affette da vizi formali in ordine al procedimento di convocazione e/o informazione dell’assemblea, affette genericamente da irregolarità nel procedimento di convocazione.
Se, dunque, l’assemblea è titolata, con le maggioranze di legge, ad introdurre le innovazioni opportune, l’installazione di un ascensore, con conseguente rimozione delle barriere architettoniche ed incremento di valore delle singole unità immobiliari interessate – essa può e deve farlo con rispetto del principio di pari accesso alla fruizione del bene (secondo il disposto in tema di uso della cosa comune di cui all’art.1102 cc).
Pertanto, qualsiasi delibera che impedisse o limitasse l’accesso al bene o al servizio preventivato deve per ciò stessa ritenersi discriminatoria e, come tale, lesiva di un diritto soggettivo individuale, e, quindi, non annullabile bensì radicalmente nulla (ipotesi di nullità di una delibera assembleare condominiale).
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