CIVILECONDOMINIO

Assemblea condominiale – competenza

L’assemblea condominiale, in quanto organo deliberante del condominio, ha una competenza molto ampia che riguarda tutti gli aspetti della vita condominiale.

In particolare, l’assemblea condominiale è competente per:

  • Approvare il bilancio preventivo e il rendiconto consuntivo dell’amministratore;

  • Nominare, revocare e sostituire l’amministratore e stabilirne il compenso;

  • Deliberare sulle opere di manutenzione ordinaria e straordinaria delle parti comuni dell’edificio;

  • Approvare le norme interne relative all’uso delle cose comuni e all’amministrazione del condominio;

  • Provvedere alla costituzione del fondo di riserva per le spese di manutenzione straordinaria;

  • Deliberare sulle azioni da intraprendere contro condomini morosi o che in altro modo non adempiono agli obblighi condominiali;

  • Decidere sulla rimozione di manufatti abusivi installati sulle parti comuni;

  • Approvare la ripartizione delle spese condominiali tra i condomini;

  • Deliberare su qualsiasi altro oggetto riguardante la gestione del condominio.

L’articolo 1135 del codice civile stabilisce che l’assemblea è convocata dall’amministratore almeno una volta all’anno per approvare il bilancio preventivo e il rendiconto consuntivo – può essere convocata anche in sede straordinaria dall’amministratore o da almeno due condomini che rappresentino un sesto del valore del condominio ogni volta che sia necessario per discutere di argomenti urgenti.

Per essere valida, l’assemblea condominiale deve essere regolarmente costituita, ovvero deve essere presente un numero minimo di condomini che rappresentino un certo valore millesimale – il valore millesimale minimo per la costituzione dell’assemblea varia a seconda del tipo di delibera che deve essere adottata.

Ad esempio, per le delibere relative alle opere di manutenzione straordinaria è necessario che siano presenti almeno la metà dei condomini che rappresentino almeno la metà del valore millesimale dell’intero edificio – per le delibere relative invece all’approvazione del bilancio preventivo e del rendiconto consuntivo è necessario che siano presenti tanti condomini che rappresentino almeno 1/3 del valore millesimale dell’intero edificio.

Le delibere dell’assemblea condominiale sono adottate a maggioranza dei voti dei condomini presenti, salvo che la legge o il regolamento condominiale non richiedano una maggioranza più qualificata.

L’assemblea condominiale è un luogo di confronto e di democrazia nel quale i condomini possono discutere e decidere insieme le questioni che riguardano la loro vita condominiale – è importante che tutti i condomini partecipino alle assemblee e che esprimano liberamente la propria opinione.

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Avv. Claudio De Fenu

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