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Assegno di divorzio – Come si calcola??

In tema di determinazione dell’assegno di divorzio, la giurisprudenza ormai consolidata ritiene che il criterio del tenore di vita analogo a quello goduto in costanza di matrimonio NON possa più costituire il parametro adatto.

Il giudice di merito (Tribunale) deve infatti avere riguardo all’indipendenza economica, intesa come disponibilità di mezzi adeguati tali da consentire una vita dignitosa e autosufficiente.

Quanto sopra è stato affermato nuovamente dalla Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 28104/20 (depositata il 9 dicembre), la quale è stata chiamata a decidere su di un ricorso proposto nei confronti della sentenza con cui la Corte d’Appello di Venezia aveva confermavo la decisione del Tribunale di I grado riguardo l’assegno di divorzio riconosciuto a favore dell’ex moglie basandosi sul tenore di vita goduto dalla stessa in costanza di matrimonio.

La decisione della Corte D’Appello di Venezia veniva infatti tempestivamente impugnata dell’ex marito il quale censurava la sentenza sotto vari profili:

a) la mancata rivalutazione dell’assegno di divorzio in relazione alla comparazione reddituale,

b) omessa osservanza dei principi fissati dalla Corte di Cassazione con la sentenza n. 11504/17 – con quest’ultima sentenza la suprema corte infatti ha segnato un drastico mutamento del proprio orientamento rivedendo integralmente l’antica posizione che aveva da sempre “ancorato” l’assegno di divorzio al “tenore di vita goduto durante il rapporto matrimoniale”.

Detto questo, la suprema corte nella propria decisione ha richiamato prima di tutto la sentenza n. 18287/18 con la quale si era attribuito all’assegno di divorzio una funzione assistenziale, compensativa e perequativa all’attribuzione e alla quantificazione dell’assegno divorzile.

Sulla base di tale contesto giurisprudenziale, è risultato quindi evidente che «il tenore di vita analogo a quello goduto in costanza di matrimonio NON potesse quindi più costituire il parametro sul quale fare riferimento per la determinazione dell’assegno divorzile, dovendo piuttosto il giudice avere riguardo alla indipendenza economica intesa come disponibilità di mezzi adeguati tali da consentire una vita dignitosa e autosufficiente secondo una valutazione di fatto riservata al giudice di merito.

Nel caso di specie, la suprema corte ha quindi ritenuto che il Giudice di merito non avesse adeguatamente dato conto della situazione reddituale “attuale” dei due ex coniugi, avendo totalmente mancato di fare una valutazione della situazione economica delle parti.

Per questi motivi, la Cassazione ha quindi accolto il ricorso e cassato la sentenza impugnata con nuovo rinvio alla Corte d’Appello di Venezia.


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