Impianto termico centralizzato – Distacco – Diritto dei condomini
Il distacco dall’impianto termico centralizzato condominiale è un argomento di crescente rilevanza nel panorama legale e immobiliare. Con l’obiettivo di offrire una guida completa e professionale ti fornirò in questo articolo delle informazioni cruciali per i condomini che desiderano adottare questa soluzione.
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DIRITTI DI PARTECIPAZIONE ALLE DECISIONI CONDOMINIALI
Durante il processo di distacco dall’impianto termico centralizzato, ogni condomino ha il diritto di partecipare alle decisioni che riguardano l’adozione di questa soluzione.
Questo diritto è garantito dalla legge e dalle disposizioni del regolamento condominiale.
È fondamentale che tutti i condomini siano informati in modo adeguato e che abbiano la possibilità di esprimere le proprie opinioni durante le assemblee condominiali.
Ogni condòmino può distaccare le diramazioni della propria unità immobiliare dall’impianto termico centralizzato, senza necessità di autorizzazione od approvazione dell’assemblea, purché il suo distacco non comporti un notevole squilibrio di funzionamento dell’impianto, né un aggravio di spesa per gli altri condomini.
Ti suggerisco però di fare un passaggio in sede assembleare e rappresentare la questione affinchè non si incrinino i rapporti con gli altri condomini e/o comunque informare il Tuo amministratore di condominio.
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CONFORMITA’ ALLE DISPOSIZIONI LEGALI E REGOLAMENTARI
Ogni singolo condomino ha il dovere di assicurarsi che il distacco dall’impianto termico centralizzato avvenga nel rispetto delle disposizioni legali e regolamentari (regolamento condominiale).
Il diritto potestativo di ciascun condomino di abdicare dall’uso dell’impianto comune di riscaldamento, affinché possa costituirsi un impianto autonomo, opera sempre che l’interessato provi che dal distacco deriverà una effettiva proporzionale riduzione delle spese di esercizio e non si verificherà un pregiudizio del regolare funzionamento dell’impianto centrale stesso: segnatamente che da tale disattivazione non derivi né un aggravio di spese per coloro che continuano a fruire del riscaldamento centralizzato, né uno squilibrio termico dell’intero edificio, pregiudizievole per la regolare erogazione del servizi.
Ti sottolineo come comunque in tema di condominio, non osta alla decisione del distacco del singolo condominio dall’impianto termico centralizzato la natura contrattuale della norma impeditiva contenuta nel regolamento di condominio, poiché questo è un contratto atipico le cui disposizioni sono meritevoli di tutela solo ove regolino aspetti del rapporto per i quali sussista un interesse generale dell’ordinamento.
Pertanto, il regolamento di condominio, anche se contrattuale, approvato cioè da tutti i condomini, non può derogare alle disposizioni richiamate dall’art. 1138 comma 4 c.c. e non può menomare i diritti che ai condomini derivano dalla legge, dagli atti di acquisto e dalle convenzioni, mentre è possibile la deroga alle disposizioni dell’art. 1102 c.c. non dichiarato inderogabile.
Quanto sopra è dato dal fatto che, in primo luogo, giacché proprio l’ordinamento ha mostrato di privilegiare, al preminente fine d’interesse generale rappresentato dal risparmio energetico, dette trasformazioni e, nei nuovi edifici, l’esclusione degli impianti centralizzati e la realizzazione dei soli individuali.
In secondo luogo, giacché la ratio atipica dell’impedimento al distacco non può meritare la tutela dell’ordinamento in quanto espressione di prevaricazione egoistica anche da parte d’esigua minoranza e di lesione dei principi costituzionali di solidarietà sociale. Quindi, una clausola impeditiva del distacco rende il contratto non meritevole di tutela per violazione del diritto individuale del condomino sulla cosa comune.
Pertanto, è da considerare nulla, per violazione del diritto individuale del condomino sulla cosa comune, la clausola del regolamento condominiale, come la deliberazione assembleare che vi dia applicazione, che vieti “in radice” al condomino di rinunciare all’utilizzo dell’impianto di riscaldamento com e di distaccare le diramazioni della sua unità immobiliare dall’impianto termico comune, seppure il suo distacco non cagioni alcun notevole squilibrio di funzionamento né aggravio di spesa per gli altri partecipanti.
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OBBLIGHI DEL CONDOMINO IN CASO DI DISTACCO DALL’IMPIANTO TERMICO CENTRALIZZATO
In tema di condominio, il condomino è sempre obbligato a pagare le spese di conservazione dell’impianto di riscaldamento centrale anche quando sia stato autorizzato a rinunziare all’uso del riscaldamento centralizzato e a distaccare le diramazioni della sua unità immobiliare dall’impianto comune, ovvero abbia offerto la prova che dal distacco non derivano né un aggravio di gestione o uno squilibrio termico, essendo in tal caso esonerato soltanto dall’obbligo del pagamento delle spese occorrenti per il suo uso, se il contrario non risulti dal regolamento condominiale.
Pertanto, è legittima la delibera condominiale che pone a carico anche dei condomini che si siano distaccati dall’impianto di riscaldamento le spese occorrenti per la sostituzione della caldaia, posto che l’impianto centralizzato costituisce un accessorio di proprietà comune, al quale i predetti potranno comunque riallacciare la propria unità immobiliare.
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