Assegno di mantenimento al figlio maggiorenne
ASSEGNO DI MANTENIMENTO AL FIGLIO MAGGIORENNE – NORMATIVA
L’obbligo di mantenimento del figlio maggiorenne rientra tra i doveri materiali dei genitori e trova la sua disciplina sia all’interno della Costituzione che nel codice civile.
L’art 30 della nostra Costituzione stabilisce infatti che “è dovere e diritto dei genitori mantenere, istruire ed educare i figli, anche se nati fuori del matrimonio.
Nei casi di incapacità dei genitori, la legge provvede a che siano assolti i loro compiti.”
Allo stesso modo l’art 147 c.c. stabilisce che “Il matrimonio impone ad ambedue i coniugi l’obbligo di mantenere, istruire, educare e assistere moralmente i figli, nel rispetto delle loro capacità, inclinazioni naturali e aspirazioni”.
L’art 315 bis c.c. poi, enunciando i “Diritti e doveri del figlio” stabilisce al primo comma che “Il figlio ha diritto ad essere mantenuto, educato, istruito, e assistito moralmente dai genitori, nel rispetto delle sue capacità, delle sue inclinazioni naturali e delle sue aspirazioni”.
Infine l’art 316 bis c.c. stabilisce che “I genitori devono adempiere i loro obblighi nei confronti dei figli in proporzione alle rispettive sostanze e secondo la loro capacità di lavoro professionale o casalingo.
Quando i genitori non hanno mezzi sufficienti, gli altri ascendenti, in ordine di prossimità, sono tenuti a fornire ai genitori stessi i mezzi necessari affinché possano adempiere i loro doveri nei confronti dei figli”.
Dunque, i diritti dei figli maggiorenni o minorenni, legittimi o naturali (cioè nati durante o al di fuori del matrimonio), sono quelli di essere:
1) mantenuti,
2) istruiti ed educati dai genitori, nel rispetto delle proprie capacità, inclinazioni naturali e aspirazioni ed in proporzione alle possibilità di questi ultimi.
ASSEGNO DI MANTENIMENTO DIRETTO E INDIRETTO
Il mantenimento del figlio maggiorenne può essere soddisfatto in due modalità.
Si parla di mantenimento diretto del figlio maggiorenne, riferendosi alla situazione in cui il figlio conviva con uno o entrambe i genitori, quando questi forniscono direttamente i beni ed i servizi di cui egli necessita.
Provvedono quindi al mantenimento diretto del figlio maggiorenne fornendogli un’abitazione ed il vitto, acquistando personalmente i beni in uso al figlio (lo smarphone, il computer, il motorino, eccetera).
Il mantenimento “indiretto” consiste invece nel versare un assegno, che consenta di coprire tutte le spese necessarie. Si pensi al mantenimento dei figli maggiorenni studenti fuorisede, o ancora ai figli di genitori separati.
Ad esempio, tra i doveri del padre separato, rientra quello di versare un assegno di mantenimento al figlio maggiorenne.
La differenza tra mantenimento diretto e assegno di mantenimento al figlio maggiorenne rileva soprattutto tra coniugi separati o divorziati.
Infatti, venendo meno l’obbligo di coabitazione dei coniugi, il figlio maggiorenne continua a vivere presso uno dei due, che è obbligato al mantenimento diretto, mentre l’altro a versare l’assegno.
A seconda degli accordi dei coniugi, oppure da quanto previsto dal giudice, è possibile effettuare il pagamento direttamente al figlio (c.d. versamento diretto) oppure al coniuge che con questo convive.
COSA COMPRENDE L’ASSEGNO DI MANTENIMENTO
Il mantenimento del figlio maggiorenne ha un contenuto molto ampio e ricomprende, in via generale, sia le spese ordinarie sia le spese straordinarie.
In altri termini, l’obbligo non si limita al minimo necessario per il sostentamento, ma comprende tutte le spese inerenti al pieno sviluppo psicofisico, comprendendo quindi quelle per, istruzione, salute, sport, tempo libero.
A titolo esemplificativo, le spese ordinarie del mantenimento diretto del figlio maggiorenne ricomprendono:
1) spese per l’alimentazione;
2) spese per l’abbigliamento;
3) costi delle utenze domestiche;
4) spese per medicinali da banco (antibiotici; antipiretici, ecc);
5) costi per il carburante;
6) costi per la ricarica del telefono;
7) costi per parrucchiere ed estetista;
8) costi per le attività ludiche o ricreative (biglietto del cinema, spese per feste, ecc.).
Secondo la Suprema Corte di Cassazione (Sentenza n. 25134/2018), il mantenimento deve coprire tutte le esigenze della prole, “non riconducibili al solo obbligo alimentare, ma estese all’aspetto abitativo, scolastico, sportivo, sanitario, sociale, all’assistenza morale e materiale, alla opportuna predisposizione – fino a quando la loro età lo richieda – di una stabile organizzazione domestica, adeguata a rispondere a tutte le necessità di cura e di educazione.”
FINO A QUANDO È DOVUTO L’ASSEGNO DI MANTENIMENTO
In tema di separazione e/o divorzio, ai fini del riconoscimento dell’assegno di mantenimento al figlio maggiorenne, il giudice deve valutare con criteri proporzionalmente crescenti in rapporto all’età del figlio beneficiario le circostanze che giustificano il permanere del suddetto obbligo, fermo restando che esso non può protrarsi oltre un ragionevole tempo.
In buona sostanza, l’assegno di mantenimento al figlio maggiorenne e quindi il diritto del figlio maggiorenne ad essere mantenuto dai genitori si giustifica nei limiti del perseguimento di un progetto educativo e formativo, nel rispetto delle sue capacità ed aspirazioni.
Ciò comporta che, l’obbligo di corrispondere l’assegno di mantenimento al figlio maggiorenne viene a cessare qualora si sia in grado di dimostrare l’avvenuto l’ingresso del medesimo figlio nel mondo del lavoro, seppure con lavori saltuari ed a tempo determinato.
COSA DICE LA GIURISPRUDENZA???
1) Corte di Cassazione – Sentenza n. 29779/2020 ha statuito che: “Il figlio divenuto maggiorenne ha diritto al mantenimento a carico dei genitori soltanto se, ultimato il prescelto percorso forma scolastica, dimostri, con conseguente onere probatorio a suo carico, di esser adoperato per rendersi autonomo economicamente, impegnandosi a trovare un’occupazione in base alle opportunità reali offerte dal mercato del lavoro , se del caso ridimensionando le proprie aspirazioni, senza indugiare nell’attesa di una opportunità lavorativa consona alle proprie ambizioni”,
2) Corte di Cassazione – Sentenza n. 17183/2020 ha statuito che: “L’obbligo di mantenimento legale del figlio cessa con la maggiore età del figlio in concomitanza all’acquisto della capacità di agire e della libertà di autodeterminazione; in seguito ad essa, sarà obbligo del figlio maggiorenne onere fornire prova non solo della mancanza di indipendenza economica ma di avere anche curato, con ogni possibile impegno, la propria preparazione professionale o tecnica e di avere, con pari impegno, operato nella ricerca di un lavoro.
Raggiunta la maggiore età, infatti, si presume l’idoneità al reddito, che, per essere superata, necessita della prova delle fattispecie che integrano il diritto al mantenimento ulteriore“.
3) Corte di Cassazione – Sentenza n. 11186/2020 ha statuito che: “Ai fini del riconoscimento dell’obbligo di mantenimento del figlio maggiorenne, il frequentare l’università non può bastare per sancire il diritto del figlio al contributo economico del padre – risulta invece essere rilevante il fatto che il ragazzo avesse allo stesso tempo un contratto di lavoro a tempo indeterminato, seppur part-time“.
4) Corte d’Appello Civile di Roma – Sentenza n. 1910 del 6.04.2020 secondo cui “In tema di divorzio, va dichiarata la cessazione dell’obbligo del padre di corrispondere alla madre un assegno di mantenimento per il figlio maggiorenne, qualora le prove raccolte dimostrino l’avvenuto l’ingresso già da tempo del suddetto figlio nel mondo del lavoro, seppure con lavori saltuari ea tempo determinato, a decorrere dalla presentazione della domanda”,
5) Tribunale Civile di Civitavecchia – Sentenza n. 916 del 16.10.2020 secondo cui “Il figlio che abbia completato il suo percorso di qualificazione professionale, sia sano, sia giovane e sia già raggiunto nel mondo del lavoro può considerarsi autonomo, avuto riguardo al percorso e alle aspirazioni professionali, al livello sociale della famiglia, abbastanza modesto , alle condizioni del padre obbligato al mantenimento, precario“.
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Avv. Claudio De Fenu