Riscaldamento centralizzato

La richiesta del singolo condomìno di potersi distaccare dall’impianto di riscaldamento centralizzato presente internamente al condominio costituisce da sempre fonte di accesi contrasti in sede di assemblea.

Tutte le controversie nascono dall’applicazione pratica dell’art 1118 comma IV c.c. che testualmente prescrive quanto segue: “Il condomino può rinunciare all’utilizzo dell’impianto centralizzato di riscaldamento o di condizionamento, se dal suo distacco, non derivano notevoli squilibri di funzionamento o aggravi di spesa per gli altri condomini – in tal caso il rinunziante resta tenuto a concorrere al pagamento delle sole spese per la manutenzione straordinaria dell’impianto e per la sua conservazione e messa a norma”.

Non sono infatti casi isolati (ne ho affrontati tanti in questi anni) quelli dove, alla richiesta di un condomìno di potersi distaccare dall’impianto di riscaldamento centralizzato, l’assemblea condominiale gli nega tuttavia questo diritto, seppur legittimo in quanto autorizzato dalla norma sopra citata.

Diniego che viene molto spesso espresso anche quando il condomìno ovvero tu, dovessi produrre e depositare in sede assembleare una tua perizia fatta da un tuo tecnico di fiducia dove viene messo nero su bianco che, dal proprio distacco dall’impianto di riscaldamento centralizzato, non deriveranno in futuro malfunzionamenti all’impianto e/o aggravi di spesa per gli altri condomini.

Il tutto si complica ulteriormente quando, nel regolamento condominiale di natura “contrattuale” ovvero quello predisposto dall’originario costruttore dello stabile e quindi ancor prima della costituzione del condominio, è stata per caso inserita la clausola afferente il divieto di potersi distaccare.

E vuole essere proprio questo il tema di questo articolo ovvero:

che succede se, nel regolamento condominiale di natura contrattuale, dovesse essere inserita una clausola che nega al singolo condomino di potersi distaccare dall’impianto di riscaldamento centralizzato??? – il condomìno dovrà rinunciare oppure sarà legittimato ugualmente a potersi distaccare???

Ebbene, al suddetto quesito ha risposto in modo favorevole al condomìno la Suprema Corte di Cassazione con l’Ordinanza n. 9387 pubblicata in data  21.05.2020.

I passaggi logici giuridici seguiti dalla Suprema Corte sono stati sostanzialmente i seguenti:

a) il regolamento condominiale, anche se di natura “contrattuale” e quindi accettato da tutti i condomìni nel momento in cui, ognuno di essi, ha acquistato il proprio immobile, non ha però la forza giuridica di poter derogare a quanto sancito dall’art 1138 comma IV c.c. che testualmente statuisce quanto segue: le norme del regolamento non possono in nessun modo menomare i diritti di ciascun condomino, quali risultano dagli atti di acquisto e dalle convenzioni, e in nessun caso possono derogare alle disposizioni degli artt. 1118 II comma, 1119, 1120, 1129, 1131, 1132, 1136 e 1137 c.c.

b) pertanto, la clausola del regolamento condominiale, seppur di natura contrattuale, che dovesse vietare il diritto del singolo condomino a potersi distaccare dall’impianto di riscaldamento centralizzato sarebbe da considerare nulla così come nulla sarebbe da considerare la relativa delibera assembleare che vietasse il diritto del singolo condomino di distaccarsi.

Tanto premesso, ti evidenzio come comunque, a far data dal 30.06.2017, data nella quale è stato sostanzialmente sancito l’obbligo per tutti i condominì di dotarsi di un sistema di contabilizzazione del calore con un indubbio risparmio energetico per tutti, non sempre ti converrebbe a livello economico il distacco dall’impianto di riscaldamento centralizzato.

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Comunque, tu condomìno, ove volessi comunque distaccarti dall’impianto di riscaldamento centralizzato lo potresti tranquillamente fare, fornendo comunque sempre la prova (perizia asseverata) che, dal tuo distacco, (fatta eccezione per una piccola dispersione di calore che è fisiologica in quanto causata proprio dal distacco) non andresti a causare malfunzionamenti all’impianto e/o aggravi di spesa per gli altri condomìni che hanno deciso di rimanere allacciati all’impianto di riscaldamento centralizzato. 


Se hai necessità di chiarimenti sull’argomento non esitare a compilare il form contatti esponendo il tuo caso e sarai ricontattato nel più breve tempo possibile

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