Chi paga il tuo tfr se l’azienda fallisce???

Come noto l’emergenza sanitaria di questo periodo ha senza ombra di dubbio portato come diretta conseguenza una grave crisi economica soprattutto per le piccole aziende e la paura di non percepire nulla a titolo di pregresse retribuzioni e TFR è molto alta nel caso in cui l’azienda dovesse fallire.

Nei prossimi mesi infatti, senza voler fare il pessimista ma solo e soltanto una persona (aihmè) solo realista si assisterà ad una serie di aziende (soprattutto quelle piccole ma ciò non toglie che possa accadere anche a quelle medie) che, a causa del Covid 19, non avranno purtroppo più la forza economica di poter andare avanti soprattutto quando saranno esauriti gli aiuti assistenziali vigenti in questo periodo.

Detto questo, lo scenario che si prospetta non è dei migliori soprattutto per te dipendente in quanto se la tua azienda per cui lavori dovesse fallire vi sarebbe per te un doppio svantaggio – da una parte infatti perderesti il tuo posto di lavoro e dall’altra parte correresti il serio rischio di non percepire nessun emolumento a titolo di retribuzioni arretrate e TFR.

Se una azienda fallisce, è molto difficile se non addirittura impossibile che, prima di questo evento traumatico, si preoccupi di reperire e quindi conservare le provviste sufficienti al pagamento di tutti gli arretrati a titolo di retribuzione e TFR dei propri dipendenti e quindi anche dei tuoi.

In buona sostanza, una volta aperto il fallimento aziendale presso il Tribunale competente, il curatore fallimentare all’uopo nominato, difficilmente troverà una massa attiva ovvero delle somme di denaro da poter elargire a te dipendente.

Ed a questo punto vengo alla domanda “chi paga il tuo TFR se l’azienda fallisce???

Ebbene, ti evidenzio come l’art. 2 della Legge 29 maggio 1982, n. 297 ha istituito presso l’INPS il cosiddetto “Fondo di garanzia per il trattamento di fine rapporto” con lo scopo di intervenire nel pagamento del TFR in “sostituzione del datore di lavoro” in caso di insolvenza di quest’ultimo – mediante tale fondo è possibile altresì recuperare le ultime tre mensilità del rapporto di lavoro.

Hanno facoltà di poter presentare la domanda tutti i lavoratori dipendenti da datori di lavoro che risultano essere tenuti al versamento del contributo al Fondo di garanzia (compresi apprendisti e dirigenti di aziende industriali), che abbiano cessato un rapporto di lavoro subordinato.

Possono presentare domanda anche gli eredi (coniuge e figli e, se viventi a carico, parenti entro il terzo grado e affini entro il secondo – art. 2122 c.c.) ed i cessionari a titolo oneroso del TFR (circ. 89/2012).

Nel caso di datore di lavoro soggetto al fallimento (caso di questo articolo), i requisiti per l’intervento del Fondo sono i seguenti:

1) Cessazione del rapporto di lavoro subordinato,

2) Accertamento dello stato d’insolvenza: apertura di una procedura concorsuale (fallimento, concordato preventivo, liquidazione coatta amministrativa e amministrazione straordinaria),

3) Accertamento dell’esistenza del credito a titolo di TFR e/o ultime tre mensilità. Tale accertamento nel Fallimento, amministrazione straordinaria e liquidazione coatta amministrativa, avviene con l’ammissione del credito nello stato passivo della procedura, che determina la misura dell’obbligazione del Fondo di Garanzia.
In caso di concordato preventivo sono soggetti al concorso solo i crediti sorti prima del decreto di apertura della procedura.

In questo articolo, per non essere troppo prolisso non ti andrò ad evidenziare la modalità tecnica con la quale deve essere presentata la domanda ma ti posso dire che l’Inps è tenuto a liquidare le prestazioni entro e non oltre 60 giorni decorrenti dalla data di presentazione della domanda completa di tutti i documenti previsti.

Trascorsi 60 giorni senza che l’INPS abbia lavorato la pratica è possibile proporre ricorso amministrativo (altra procedura tecnica).

Trascorsi inutilmente 90 giorni dalla data di presentazione del  suddetto ricorso amministrativo, il lavoratore ha diritto di presentare l’azione giudiziale entro il termine di decadenza di un anno.

Il ricorso amministrativo, presentato oltre il termine di decadenza previsto per l’azione giudiziaria, non può essere esaminato nel merito dal Comitato Provinciale.

La legge 297/82 non ha previsto un particolare termine di prescrizione entro il quale con la domanda di liquidazione del TFR a carico del Fondo di garanzia deve essere esercitato il relativo diritto: esso, pertanto, rimane quello di 5 anni stabilito dall’ art. 2948 comma 5 c.c. per il T.F.R.

Facendo riferimento ai crediti di lavoro, invece, l’art. 2 comma 5 del Dl.gs n. 80/92 ha previsto che il diritto alla prestazione si prescrive in 1 anno.

Pertanto, volendo rispondere alla domanda dell’articolo “se l’azienda fallisce chi paga il TFR” la risposta è l’Inps in sostituzione del tuo ex datore di lavoro fallito – pertanto, pur con l’attivazione delle dovute procedure è possibile comunque recuperare il tuo TFR.


Se hai necessità di ulteriori chiarimenti e/o ti trovi nella situazione di mancato recupero del tuo TFR nei confronti della tua azienda contattaci e/o compila il form e sarai ricontattato a stretto giro dallo studio.

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