LAVORO

Licenziamento – andamento economico dell’azienda

Il licenziamento correlato all’andamento economico dell’azienda non è mai stato un argomento così attuale come in questo periodo.

Infatti, con l’approssimarsi della fine dei sostegni statali alle aziende, si sta sempre di più diffondendo un allarme sociale causato dalla paura che, una volta terminati i sostegni statali alle aziende quest’ultime, gravemente colpite dalla crisi economica, potranno intimare tutta una serie di licenziamenti ai propri dipendenti per giustificato motivo oggettivo.

Ma sarà veramente così??

Scopriamolo insieme.

Ebbene, preliminarmente Ti evidenzio come, i requisiti affinchè il tuo datore di lavoro possa notificarti un licenziamento per giustificato motivo oggettivo sono tutti racchiusi nell’art 3 della L. 604/1966 e nello specifico sono i seguenti:

a) la soppressione del settore lavorativo e/o del reparto e/o del posto al quale tu eri addetto, senza che sia necessaria la soppressione di tutte le mansioni in precedenza attribuite allo stesso,

b) il collegamento della soppressione del settore lavorativo e/o del reparto e/o del posto ad un nuovo progetto aziendale e/o scelta del tuo datore di lavoro – il tutto qualora sia effettivo e non simulato e diretto ad incidere sulla struttura e sulla organizzazione della tua azienda ovvero sui suoi processi produttivi, compresi quelli finalizzati ad una migliore efficienza ovvero ad incremento di redditività,

c) l’impossibilità di reimpiego del lavoratore in mansioni diverse – sul tema ti suggerisco di leggere un mio precedente articolo (obbligo di repechage).

Tanto premesso, l’andamento economico “negativo” della tua azienda NON costituisce un presupposto fattuale che il datore di lavoro debba necessariamente provare ove tu andassi a contestare un eventuale licenziamento che ti è stato notificato.

Infatti, risulta essere sufficiente che le ragioni inerenti all’attività produttiva e all’organizzazione del lavoro, comprese quelle dirette ad una migliore efficienza gestionale ovvero ad un incremento della redditività, determinino un effettivo mutamento dell’assetto organizzativo attraverso la soppressione di una individuata posizione lavorativa.

Il licenziamento da parte della tua azienda e fondato nei suddetti termini dovrà essere però motivato dall’esigenza di far fronte a “situazioni economiche sfavorevoli” e/o a spese che rivestono carattere “straordinario”.

Infatti, nel caso in cui tu contestassi il licenziamento a te notificato per giustificato motivo oggettivo dalla tua azienda, in sede giudiziale si dovrebbe accertare in concreto l’esistenza della situazione economica sfavorevole e/o delle eventuali ingenti spese straordinarie che la tua azienda dovrà affrontare (motivo per il quale ti hanno licenziato).

Se in sede giudiziale non saranno provati i suddetti elementi il tuo licenziamento sarà considerato dal magistrato ingiustificato per la mancanza di veridicità e la pretestuosità della causale addotta.


Esempio di mutamento dell’assetto organizzativo che giustifica il licenziamento per giustificato motivo oggettivo

L’azienda, nell’ottica di riduzione dei costi stante la drastica diminuzione di commesse, potrebbe decidere di “esternalizzare” un determinato servizio per il quale tu ed altri dipendenti eravate addetti internamente alla stessa – in buona sostanza si eliminerebbe il reparto presso il quale tu eri addetto per far svolgere lo stesso servizio a terzi (esterni all’azienda) e tutto nell’ottica di diminuire i costi aziendali.


Tanto premesso, per quanto riguarda invece l’onere del datore di lavoro di provare la insussistenza, al momento del licenziamento, di una posizione analoga a quella ricoperta ma anche di avere prospettato la possibilità di reimpiego del lavoratore in mansioni inferiori rientranti nel suo bagaglio professionale (obbligo di repechage prima di procedere con il licenziamento) ti evidenzio quanto segue.

In caso di licenziamento per giustificato motivo oggettivo da te impugnato, il lavoratore avrà l’obbligo di dimostrare il fatto costitutivo dell’esistenza del rapporto di lavoro a tempo indeterminato così risolto nonché anche l’obbligo di allegare l’illegittimo rifiuto tuo di continuare a farti lavorare in assenza di un giustificato motivo.

Sarà quindi a carico del tuo datore di lavoro la prova dell’esistenza del licenziamento per giustificato motivo oggettivo, che include anche l’impossibilità del c.d. repéchage, ossia dell’inesistenza di altri posti di lavoro in cui utilmente ricollocarti.

Infatti, in tema di licenziamento per giustificato motivo oggettivo, il tuo datore ha l’onere avrà l’obbligo di allegare e quindi provare la soppressione del tuo reparto e/o della tua posizione alla quale era adibito prima del licenziamento nonchè l’impossibilità di una tua utile ricollocazione in mansioni equivalenti a quelle da ultimo da te espletate e l’assenza di nuove assunzioni per un congruo periodo di tempo successivo al tuo licenziamento, di lavoratori addetti a mansioni equivalenti – per il tipo di professionalità richiesta – a quelle espletate da te.

Sempre sul tema ti evidenzio come, in caso di licenziamento per giustificato motivo oggettivo, i vari Tribunali ritengono che non vengano in rilievo, ai fini dell’obbligo del repechage, tutte le mansioni inferiori dell’organigramma aziendale, ma solo quelle che siano compatibili con il tuo bagaglio professionale (cioè che non siano disomogenee e incoerenti con la tua competenza) ovvero quelle che siano state effettivamente già da te svolte, contestualmente e/o in precedenza.

In conclusione quindi, l’andamento economico dell’azienda correlato al licenziamento per giustificato motivo oggettivo potrà avvenire solo nel rispetto di tutti i requisiti e circostanze che sopra ti ho evidenziato.


Se hai necessità di chiarimenti sull’argomento contattami pure compilando il “form contatti” che troverai nella pagina di questo articolo.

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