LAVORO

Sicurezza – Lavoratore – Rifiuto prestazione

Come noto, l’art 2087 c.c. dispone quanto segue: “l’imprenditore è tenuto ad adottare nell’esercizio dell’impresa le misure che, secondo la particolarità del lavoro, l’esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l’integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro“.

Il datore di lavoro deve quindi fare “tutto il possibile” per “garantire l’incolumità fisica di tutti i propri dipendenti.

Il tutto per prevenire infortuni e/o malattie contratte in conseguenza del lavoro svolto.

Detto questo, la domanda è questa:

I lavoratori possono rifiutarsi di eseguire la loro prestazione nei casi in cui il datore di lavoro (imprenditore) non garantisse la loro sicurezza personale???

Sicurezza – Lavoratore – Rifiuto prestazione

La regola generale è quella per cui il lavoratore non può mai rifiutarsi di eseguire la prestazione richiesta dal proprio datore di lavoro se non in forza di formale provvedimento emesso dall’Autorità giudiziaria.

Un eventuale rifiuto autonomo del lavoratore configurerebbe infatti “insubordinazione” e potrebbe essere causa di un suo licenziamento.

In buona sostanza quindi, il lavoratore, in linea generale, non ha un potere discrezionale di rifiutare la prestazione.

Dovrebbe infatti eseguire comunque la prestazione e contestualmente azionare una causa alla propria azienda.

Azione finalizzata alla verifica se, lo svolgimento della prestazione a lui richiesta dal datore di lavoro e che ha eseguito, era legittima o meno anche e soprattutto ai fini risarcitori (nel caso di infortunio/malattia).

ALCUNE ECCEZIONI ALLA REGOLA GENERALE

A seguire si evidenziano alcune ipotesi nelle quali il lavoratore si ritiene possa autonomamente rifiutarsi di eseguire la propria prestazione

1) “rifiuto” dello svolgimento della prestazione lavorativa a causa delle condizioni di grave insalubrità e pericolosità per la salute esistenti nel luogo di lavoro,

2) “rifiuto” dello svolgimento della prestazione lavorativa quando il datore di lavoro non adotti tutte le misure necessarie a tutelare l’integrità fisica e le condizioni di salute dei prestatori di lavoro.

IN PRATICA

Nei 2 casi sopra esposti, si aprirebbe questo scenario:

1) il lavoratore rifiuta di eseguire la prestazione,

2) il datore di lavoro prende provvedimenti nei confronti del lavoratore (Ex. licenziamento).

In questo caso, il lavoratore potrebbe contestare il licenziamento.

Tuttavia, dovrà fornire in giudizio specifica prova (testimoni/video filmati etc etc):

a) di tutte le norme generali/speciali in tema di sicurezza che il datore di lavoro ritiene abbia violato e che quindi andrebbero a giustificare a “monte” il rifiuto di eseguire la prestazione chiesta.

Solo così potrà evitare di vedersi convalidato l’eventuale licenziamento intimato dal datore di lavoro.

Per ovvie ragioni ogni caso deve essere analizzato preventivamente e contestualizzato.

Avv. Claudio De Fenu

Se Ti è piaciuto l’articolo condividilo sui Social.

Metti un likes alla pagina se vuoi continuare ad essere aggiornato.

Condividi l'articolo su:

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *