CONDOMINIO

Assemblea – Condominio – Decreto Rilancio

Il Decreto Legge n. 33 del 16.05.2020 (cosiddetto Decreto Rilancio) pubblicato in Gazzetta Ufficiale (n. 125) ha dato il tanto atteso “via libera” all’apertura di tutte le attività commerciali del paese nonchè anche anche allo svolgimento delle riunioni.

Infatti, l’art 1 comma X del D.L. n. 33/2020 dispone quanto segue: “le riunioni si svolgono garantendo il rispetto della distanza di sicurezza di almeno 1 metro”.

In questo articolo parleremo proprio di Assemblea – Condominio – Decreto Rilancio.

Assemblea – Condominio – Decreto Rilancio

Da ciò ne consegue che, l’assemblea che si tiene nel condominio, ben essendo la stessa configurabile come una riunione di tutti i condomìni, potrà essere quindi regolarmente svolta a patto che possa venir rispettato il distanziamento sociale di almeno 1 metro tra un condomìno e l’altro.

Per ovvie ragioni sarà molto importante quindi la scelta del luogo dove poter svolgere l’assemblea condominiale da parte dell’Amministratore.

E’ dato leggere infatti all’art 2 del sopra citato Decreto Legge che, l’eventuale violazione in ordine al distanziamento sociale (1 metro tra una persona e l’altra), comporterà l’applicazione della sanzione amministrativa di cui all’art 4 comma I del D.L. n. 19/2020 ovvero il pagamento di una somma compresa tra € 400,00 ed € 3.000,00.

Detto questo, la preventiva verifica sul rispetto del distanziamento sociale e conseguente “responsabilità” ricadrà in prima battuta sull’amministrazione condominiale il quale, come sopra riferito, dovrà quindi rigorosamente scegliere il luogo “adatto” dove poter tenere l’assemblea condominiale di modo che possa essere rispettato il distanziamento sociale di almeno 1 metro tra un condomìno e l’altro.

Un esempio pratico potrebbe essere quello di affittare sale interne a parrocchie ed associazioni che modo spesso sono dotate di spazi sufficienti affinchè possa essere rispettato il distanziamento sociale.

Questa potrebbe essere una concreta soluzione per i condominì grandi ed anche per quelli piccoli oltre al fatto che per quest’ultimi la riunione assembleare potrebbe essere addirittura svolta anche presso l’ufficio dell’amministratore condominiale.

Ricordarsi sempre di provvedere alla sanificazione dei locali.

Ulteriormente, in questo particolare periodo, potrebbero essere molto importanti anche le deleghe che un condomìno potrebbe dare ad un’altro condomìno di sua fiducia di modo da poter limitare il più possibile le “presenze fisiche” in assemblea.

Tanto premesso, per ovviare il problema di reperire un luogo privato che abbia gli spazi sufficienti per il rispetto del distanziamento sociale (1 metro), le assemblee condominiali potrebbero essere anche tenute in luoghi pubblici ovvero all’aperto.

Tuttavia, in questo caso sorge un problema.

L’art 1 comma VIII del D.L. n. 33/2020 specifica quanto segue: “è vietato l’assembramento di persone in luoghi pubblici o aperti al pubblico” .

E’ anche vero però che, da una attenta lettura della suddetta disposizione normativa, è dato riscontrare come la stessa si riferisca a manifestazioni – eventi – spettacoli ivi compresi quelli di carattere ludico – sportivo e fieristico nonchè a convegni e congressi.

Detto questo, si ha motivo di ritenere che, l’assemblea condominiale, non possa certamente rientrare in una delle suddette categorie dove vige il divieto di assembramento in luoghi pubblici.

L’assemblea condominiale è notoriamente infatti classificabile come mera riunione dove tutti i condomìni deliberano i punti posti all’ordine del giorno dall’amministrazione condominiale.

Pertanto, si ritiene che, a decorrere dal 18 maggio 2020, sia in luoghi privati che pubblici, possa ricominciare il regolare svolgimento delle assemblee condominiali (sempre nel rispetto del distanziamento sociale – 1 metro tra i singoli partecipanti).

Ovviamente oltre al distanziamento sociale (1 metro) tutti i condomìni dovranno essere muniti di guanti e mascherine così come prescritto dal Governo – il rispetto di tali prescrizioni spetterà all’amministratore condominiale.

Detto questo, nell’avviso di convocazione assembleare si suggerisce quindi all’amministratore condominiale di evidenziare a tutti i condomìni di portarsi i guanti – le mascherine nonchè il gel sanificante.

Tanto premesso, il ricominciare a svolgere regolarmente le assemblee condominiali, ad oggi risulta essere di fondamentale importanza per i seguenti specifici motivi:

1) approvazione del rendiconto condominiale (bilancio consuntivo gestione condominiale relativa all’anno 2019) nonchè del bilancio preventivo anno 2020 – questo consentirebbe all’amministratore condominiale di poter agire subito per il recupero delle eventuali morosità condominiali,

2) poter sfruttare il cosiddetto ecobonus al 110% (art 128 Decreto Rilancio) per tutti i lavori di natura strutturale e riguardanti gli infissi e prestazioni energetiche del proprio immobile (Ex interventi di isolamento termico – sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale con impianti di riscaldamento – pompe di calore – installazione di pannelli fotovoltaici etc etc) – per la delibera dei lavori di “straordinaria manutenzione” serve come noto il vaglio dell’assemblea condominiale con le dovute maggioranze prescritte dall’art 1136 c.c.

Ove l’assemblea condominiale dovesse infatti deliberare positivamente, si andrebbe prima di tutto a scegliere l’impresa edile – la direzione lavori nonchè a costituire il cosiddetto preventivo “fondo straordinario” al fine di poter accantonare le somme necessarie per pagare l’impresa edile che in futuro andrà ad eseguire i lavori.

Ulteriore novità, è quella che addirittura tutti i condomìni potrebbero fare i lavori rientranti nella misura cosiddetta (“ecobonus 110%) a costo zero potendo cedere il loro credito (soldi da spendere per i lavori) direttamente a favore dell’impresa edile scelta per l’esecuzione dei lavori ove la stessa accettasse tale modalità.

In buona sostanza, anzichè anticipare le somme ed ottenerne successivamente il rimborso i condomìni potrebbero trovare una impresa edile che si accollerebbe tutti i costi.

Peraltro, lo scrivente, si sta già attivando nel reperire imprese edili che potrebbero accettare la cessione del credito di modo da poter agevolare i condomìni interessati.

Alla luce di tutto quanto scritto e salvo modifiche applicative che dovessero avvenire in futuro, si ritiene sia stato quindi fatto un grande passo in avanti per ritornare alla “normalità” in ambito condominiale, considerata la problematica nel poter svolgere le assemblee condominiali da remoto ovvero in forma telematica.

Avv. Claudio De Fenu

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